I giudici tributari e il doppio ruolo del ministero

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L’autore prende spunto dalla sentenza del Tar Lazio, sezione II, camera di consiglio 28 gennaio 2009, che ha annullato un regolamento sulla chiusura al sabato degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie per trattare il tema intricato dei rapporti tra Amministrazione e giudici tributari. Entrando nel merito, il giudice non si è pronunciato sulla costituzionalità delle norme impugnate dalla Camera degli avvocati tributaristi del Veneto ma ha risolto solo in base al merito la richiesta di annullamento del provvedimento. In sostanza, permane la questione dell’apparente contrasto con le regole di indipendenza e imparzialità del giudice dell’attribuzione ad un organismo di vertice dell’Amministrazione finanziaria del potere di direzione e controllo sull’attività delle Commissioni. Il conflitto è rappresentato dal fatto che si rimette ad un apparato amministrativo, parte in senso sostanziale del giudizio, la competenza dell’adozione di provvedimenti che incidono sull’organizzazione del giudice e sull’applicazione dei poteri degli stessi e delle specifiche regole processuali previste da legge. Dunque, è minata la garanzia della terzietà del giudice statuita dall’articolo 111 della Costituzione.
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