I fondi trovano la portabilità
Pubblicato il 25 aprile 2008
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Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione e Assoprevidenza hanno siglato ieri, presso il ministero del Lavoro, l’accordo sul codice di autoregolamentazione con il quale si impegnano a seguire le best practice nella gestione dei trasferimenti delle posizioni previdenziali di secondo pilastro. Esso definisce i criteri procedurali della “portabilità” della posizione previdenziale trattata dalla legge 252/2005 (riforma Maroni). E’ resa così operativa (articolo 2 del documento) la libertà del lavoratore che aderisce ad una forma previdenziale di trasferire, a due anni dalla partecipazione, il montante pregresso ad altro fondo pensione o Pip, in tal modo messi in competizione.
Nel testo, l’indicazione di tempi e modalità del trasferimento si mescola con l’avvertenza che avvenga non oltre 6 mesi dalla richiesta. Il lavoratore potrà chiedere di “traslocare” la posizione al nuovo fondo (detto cessionario), che si caricherà degli adempimenti, o al vecchio (cedente), che dispone (come il cessionario) di 45 giorni per accertare i requisiti per il diritto.
- ItaliaOggi, p. 41 – Fondi, modulo unico per la portabilità – De Lellis
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