I curatori del fallimento non sono obbligati alla comunicazione dell’indirizzo Pec

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Se la società è in fallimento, il curatore non è obbligato ma ha libera scelta di comunicare l’indirizzo Pec al Registro imprese. Dunque, rimane al curatore la decisione della necessità o meno di comunicare la Pec associata alla società da lui curata.

È quanto spiegato dal ministero dello Sviluppo Economico con la nota protocollo 223761, del 24 novembre 2011, in risposta ad un quesito in merito alle società soggette a procedure concorsuali.

Nella nota si chiarisce anche se sussiste l’obbligo di comunicazione in capo al commissario o al liquidatore giudiziale in caso di concordato. Il Ministero risponde con un distinguo.

Nei concordati preventivi, nella fase precedente l'omologa e in quelli liquidatori o “in prosecuzione dell'attività”, vale la regola generale ex articolo 16, comma sesto, del Dl 185/08: la comunicazione della Pec dovrà essere effettuata dal rappresentante legale della società, anche con indicazione di un autonomo indirizzo (incarico ad un professionista). Ciò poiché, in tali casi, la gestione della società rimane in capo agli amministratori.

Nel caso di concordati liquidatori nella fase post omologa, l’obbligo di comunicazione passa al liquidatore, visto che assume la gestione della società, che potrà indicare anche la propria Pec.

Arriva in concomitanza il parere dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sul tema: in caso si ritenessero soggette all'adempimento della comunicazione Pec le società fallite, l’obbligo ricadrebbe sul rappresentante legale dell'impresa e non sul curatore.

Ma dallo Sviluppo Economico la precisazione che disobbliga le società in fallimento.

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