I contratti di solidarietà difensivi ed espansivi

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I contratti di solidarietà sono accordi aziendali stipulati tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti al fine di:

- mantenere inalterato il livello occupazionale;

- incrementare gli organici effettuando nuove assunzioni.

I contratti di primo tipo sono i cosiddetti contratti di solidarietà difensivi, mentre quelli di secondo tipo sono i cosiddetti contratti di solidarietà espansivi.

I contratti di solidarietà difensivi

I contratti di solidarietà difensivi, a loro volta, si suddividono in

- contratti per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1, Legge n. 863 del 19 dicembre 1984), detti di tipo “A”;

- contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5, commi 5 e 8, Legge n. 236 del 19 luglio 1993), detti di tipo “B”.

I contratti di tipo “A”

Aziende beneficiarie

Possono stipulare questa tipologia di contratto al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego, tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS e, quindi, come specificato dall’art. 2, D.M. n. 46448/2009, le imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti.

Il suddetto requisito occupazionale non trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita per il settore dell’editoria.

Fra le aziende che possono far ricorso al contratto di solidarietà difensivo di tipo “A”, sono ricomprese anche le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie.

Sono, invece, escluse:

- le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedura concorsuali di cui all’art. 3 della Legge n. 223/1991;

- le imprese che siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata;

inoltre, i contratti in questione non si applicano:

- nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, devono essere indicati nel suddetto contratto i nominativi dei lavoratori inseriti nella struttura permanente;

- per i rapporti a tempo determinato instaurati al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.

Soggetti beneficiari

Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione di:

- dirigenti;

- apprendisti;

- lavoratori a domicilio;

- lavoratori che alla data di stipula del contratto di solidarietà abbiano un’anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, in quanto gli stessi non hanno titolo per beneficiare delle integrazioni salariali straordinarie (INPS, circolare n. 212 del 13 luglio 1994);

- lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

Per i lavoratori part-time è ammissibile un’ulteriore riduzione dell’orario nel solo caso in cui l’azienda dimostri il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

Durata del trattamento

Il contratto in questione può avere una durata non superiore a 24 mesi.

E’, tuttavia, ammissibile una proroga di ulteriori 24 mesi che per gli operai e gli impiegati occupati del Mezzogiorno arriva a 36 mesi.

Ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. n. 46448/2009, nel caso in cui il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista, può essere stipulato un nuovo contratto, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, solo dopo che siano decorsi dodici mesi.

Ammontare del trattamento

Benché la norma generale preveda, per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa, tale .integrazione è stata elevata all’80% per gli anni dal 2009 al 2013.

Per l'anno 2014, la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), ha fissato l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensiva di cui all'articolo 1 della Legge n. 863/1984, nella misura pari al 70% della retribuzione persa.

Come specificato dall’INPS, con messaggio n. 3234 dell’11 marzo 2014, il trattamento suddetto è relativo ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.

I contratti di tipo “B”

La Legge n. 236/1993, art. 5, comma 5, ha esteso l’istituto dei contratti di solidarietà anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.

Soggetti beneficiari

Dell’istituto in questione possono beneficiarne i lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato costituito in data antecedente alla procedura di mobilità ed al licenziamento plurimo per motivi oggettivi, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:

- imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24, Legge n. 223/1991;

- imprese con meno di 15 dipendenti che abbiano stipulato contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7-ter, comma 9, lettera d, Legge n. 33/2009);

- imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;

- imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l'azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità;

- studi professionali (Ministero del lavoro, risposta all’interpello n. 33/2011).

Ammontare del trattamento

Per i contratti di solidarietà di tipo “B” spetta un contributo pari al 50% della retribuzione (25% va al lavoratore e il restante 25% al datore di lavoro) e la durata massima è pari a 24 mesi.

I contratti di solidarietà espansivi

I contratti di solidarietà espansivi, disciplinati dall’art. 2, Legge n. 863 del 19 dicembre 1984, permettono ai datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, di ridurre stabilmente l'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

In tal caso i datori di lavoro, per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione allo stesso corrisposta, hanno diritto ad un contributo a carico dell’INPS, pari, per i primi dodici mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento.

Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10% e al 5%.

Per le assunzioni che avvengono nel Mezzogiorno il contributo è pari al 30% della retribuzione.

In alternativa, per i giovani fino a 29 anni, nei primi 36 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

Sono, tuttavia, esclusi dal beneficio i datori di lavoro che nei dodici mesi precedenti abbiano proceduto a riduzioni di personale o a sospensioni temporanee dal lavoro.

Si sottolinea che l’accordo collettivo sulla solidarietà espansiva va depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro che ha il compito di verificare la corrispondenza tra la riduzione concordata dell’orario di lavoro e le assunzioni effettuate.


Norme e prassi 

Legge n. 863 del 19 dicembre 1984, artt. 1 e 2

Legge n. 236 del 19 luglio 1993, art. 5, commi 5 e 8

D.M. n. 46448/2009

Legge n. 33/2009, art. 7-ter, comma 9, lettera d

Legge n. 147/2013

INPS, circolare n. 212 del 13 luglio 1994

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. 8781 del 15 giugno 2009

Ministero del lavoro, risposta all’interpello n. 33/2011

INPS, messaggio n. 3234 dell’11 marzo 2014
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