I contratti di solidarietà difensivi e le novità del Decreto Lavoro

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A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2014 nel D.L. n. 510/1996, dal 2014 le imprese potranno ricominciare a fruire della riduzione contributiva, entro i limiti delle risorse disponibili, per i contratti di solidarietà. Occorrerà, però, attendere  un decreto interministeriale che individui i criteri per la determinazione dei datori di lavoro beneficiari.

Ai contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1, Legge n. 863/84) – generalmente indicati come “difensivi di tipo A” – vi possono fare ricorso tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi a tal fine anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (art. 2, D.M. n. 46448/2009).

Il suddetto requisito occupazionale non trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita per il settore dell’editoria.

Sono, invece, escluse dall’applicazione del contratto di solidarietà le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedura concorsuali di cui all’art. 3 della Legge n. 223/1991 o siano ammesse ad una procedura concorsuale qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata.

Il contratto di solidarietà non si applica:
  • nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili;
  • per i rapporti a tempo determinato instaurati per soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.
Infine, la riduzione dell’orario di lavoro va stabilita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile (art. 4, D.M. n. 46448/2009).

Ai datori di lavoro spetta:
  • per le ore di riduzione di orario, un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa che, per il 2014, è stata elevata al 70% nel limite massimo di 50 milioni di euro, dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
  • il recupero sulle ore a loro carico di una parte dei contributi previdenziali ed assicurativi ordinariamente dovuti.
Con riferimento a quest’ultimo punto, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito dalla Legge n. 608 del 28 novembre 1996, i datori di lavoro in questione hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione è del 25% ed è elevata al 30% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

Tuttavia, qualora l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30%, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35% ed al 40%.

I soggetti beneficiari e la durata

Ai sensi dall’art. 3, D.M. n. 46448/2009, possono beneficiare del contratto di solidarietà tutti i dipendenti dell’azienda ad esclusione dei:
  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
  • lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

Per quanto concerne la durata del contratto di solidarietà, si ricorda che lo stesso può avere una durata non superiore a 24 mesi prorogabile di altri 24 mesi (per gli operai e gli impiegati occupati del Mezzogiorno il limite massimo della facoltà di deroga è fissato in 36 mesi).

Inoltre, qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima, può essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, un nuovo contratto decorsi dodici mesi.

Le novità del D.L. Lavoro

Come chiarisce il comma 4, art. 6, D.L. n. 510/1996, l’effettiva fruizione dell’agevolazione contributiva è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie nell’ambito del fondo per l’occupazione e, per questo, negli ultimi anni tale beneficio non era di fatto utilizzabile per le aziende.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella sua recente circolare n. 9 del 22 aprile 2014, ha ricordato che l’ultimo sblocco di fondi che ha consentito l’utilizzo dell’agevolazione in questione risale ai contratti di solidarietà stipulati entro il 31/12/2005 (nota del Ministero del Lavoro protocollo 14/0014668 del 29/10/2008).

Il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 – art. 5 - ha disposto l’inserimento del comma 4-bis all’art. 6 del D.L. n. 510/1996, in forza del quale, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva, entro i limiti delle risorse disponibili.

Il limite di spesa a decorrere dall'anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui.

Quindi:
  • è stato rimesso ad un decreto interministeriale l’individuazione dei criteri al fine di determinare i datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva per i contratti di solidarietà, entro i limiti delle risorse disponibili (che dipenderanno dalla disponibilità economica del Fondo per l’occupazione);
  • il Fondo per l’occupazione sarà rifinanziato, a decorrere dal 2014, con uno stanziamento di 15 milioni di euro.
 La procedura

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nella citata circolare n. 9/2014, ha chiarito che, sulla scorta delle ultime disposizioni in materia (il riferimento è alla circolare Inps n. 48 del 31 marzo 2009), spetterà al datore di lavoro interessato attivarsi e richiedere l’accesso al beneficio.

Saranno poi le sedi competenti dell’Istituto – una volta accertata, sulla base della documentazione in proprio possesso, eventualmente integrata da quella fornita dall'impresa, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva – ad attribuire il codice autorizzazione.

A tal proposito è utile ricordare che la verifica della riduzione dell’orario (utile per stabilire la misura percentuale di riduzione dei contributi) deve essere effettuata in relazione al singolo lavoratore e per singolo mese.

 Di conseguenza, le eventuali retribuzioni ultramensili, che dovessero essere corrisposte, seguono lo stesso regime previdenziale stabilito nel mese.

Norme e prassi
- Legge n. 863/84, art. 1
- Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988
- Legge n. 223/1991, art. 3
- D.L. n. 510/1996, conv. dalla Legge n. 608/1996, art. 6, commi 4 e 4-bis
- Decreto Ministero Lavoro n. 46448/2009
- D.L. n. 34/2014, art. 5
- Nota Ministero Lavoro n. 14/0014668 del 29/10/2008
- Circolare Inps n. 48 del 31 marzo 2009
- Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 9 del 22 aprile 2014


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