Holding estere, test residenza
Pubblicato il 11 maggio 2007
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Le disposizioni della manovra d'estate – Dl 223/06 – sulle holding estere hanno ricadute su Unico 2007, in quanto è stabilito che la presunzione legale di ubicazione della sede dell'amministrazione in Italia comporta che questi soggetti si considerano residenti a tutti gli effetti nel territorio dello Stato e, quindi, tutti i redditi prodotti saranno attratti in Italia. Si ricorda che si considerano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato le holding non residenti in Italia con partecipazioni di controllo - secondo l'articolo 2359, comma 1, C. c. - in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, ubicate nel territorio Italiano, se rientrano in almeno una di queste condizioni:
- siano controllate anche indirettamente da soggetti residenti nel territorio italiano;
- siano amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio italiano.
In merito alla compilazione del modello Unico, le istruzioni individuano due possibilità:
- al soggetto estero (fiscalmente nazionalizzato italiano) che riveste una forma societaria (normalmente Srl o società anonima) è riservato il modello Unico SC e dovrà determinare l'Ires e versarla;
- al soggetto estero che non sia riconducibile a forme societarie italiane (ad esempio Fondazioni) è riservato il modello Unico ENC; in tal caso dovrà compilare i diversi quadri in base alle categorie di reddito prodotte e versare l'Ires determinata.
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