Guida in stato di ebbrezza. Prelievo a seguito di incidente anche senza consenso

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La Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 3041 del 1° marzo 2012, ha sottolineato che, nell’ambito dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, sono processualmente utilizzabili nei confronti dell’imputato a prescindere dal consenso di quest’ultimo al prelievo medesimo.

Detto accertamento, infatti, costituisce – a detta dei giudici di legittimità “un elemento di prova che legittimamente può fondare il convincimento del giudice”.
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