Guida al Bonus imballaggi ecosostenibili: apertura sportello per il credito d’imposta

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Guida al Bonus imballaggi ecosostenibili: apertura sportello per il credito d’imposta

A partire dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, si apre lo sportello per la presentazione delle domande relative al credito d’imposta destinato all’acquisto di materiali di recupero (cosiddetto Bonus imballaggi ecosostenibili).

La Legge di Bilancio 2023 riconosce per gli anni 2024 e 2025 un credito d’imposta rivolto a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica oppure che optano per imballaggi biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432:2002. Inoltre, sono inclusi i prodotti derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro.

Il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2024 ha stabilito i criteri e le modalità per la fruizione di questo credito d’imposta, oltre che i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione.

NOTA BENE: Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà operativo a partire dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024 fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024. Questo intervento normativo mira a incentivare le imprese nell'adozione di pratiche sostenibili, promuovendo l'uso di materiali di recupero e contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività produttive.

L’incentivo prevede criteri specifici e modalità dettagliate per l’accesso all’agevolazione: le imprese interessate dovranno rispettare i requisiti tecnici e fornire le certificazioni idonee che attestino la tipologia dei prodotti e degli imballaggi di recupero acquistati.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente per le spese sostenute nel corso del 2023 tramite la procedura informatica disponibile al sito di Invitalia.

NOTA BENE: Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.

Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato una comunicazione sul sito istituzionale con la quale si avvisa dell’apertura dello sportello telematico e si rinvia alla pagina dedicata, contente anche le FAQ.

Di seguito verranno analizzate alcune delle risposte alle domande più frequenti relative al Bonus imballaggi ecosostenibili, relative allo sportello per la rendicontazione delle spese 2023. Con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2024, il MASE attiverà un successivo sportello.

Soggetti proponenti e condizioni di accesso al contributo

Quali soggetti possono presentare istanza di accesso al contributo?

Possono accedere al contributo previsto dal bando tutte le imprese che, nell’anno 2023, hanno sostenuto spese per l’acquisto di specifici tipi di prodotti e imballaggi ecocompatibili. In particolare, le imprese devono aver acquistato:

a) Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata o da altri circuiti post-consumo degli imballaggi in plastica.

b) Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432:2002. Questa categoria include:

  • Imballaggi in carta e cartone, escludendo quelli stampati con inchiostri non conformi, trattati con prodotti chimici diversi da quelli normalmente usati nell’impasto cartaceo, e accoppiati con materiali non biodegradabili e compostabili.
  • Imballaggi in legno non impregnati.

c) Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta.

d) Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.

e) Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Per essere ammissibili al contributo, i prodotti e gli imballaggi devono inoltre soddisfare i requisiti tecnici e possedere le certificazioni indicate nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale del 2 aprile 2024. Questi requisiti assicurano che i materiali utilizzati siano effettivamente sostenibili e conformi agli standard ambientali stabiliti.

Come dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese?

Per dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione, le imprese devono fornire un’apposita attestazione conforme a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del Decreto del 2 aprile 2024. L’attestazione può essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti:

  • Presidente del collegio sindacale
  • Revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali
  • Professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all’albo dei periti commerciali o all’albo dei consulenti del lavoro
  • Responsabile del centro di assistenza fiscale

Questa attestazione deve essere allegata al modulo di domanda; la mancata presentazione dell’attestazione comporterà l’esclusione della domanda dall’agevolazione.

Contributo concedibile

Quale è la forma e l’ammontare massimo dell’agevolazione concedibile?

Alle imprese ammissibili all’agevolazione spetta un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi specificati nell’articolo 4, comma 1 del decreto. L’importo massimo del credito d’imposta che ciascuna impresa può ricevere è di 20.000 euro. Nel caso in cui la domanda totale delle agevolazioni superi la dotazione finanziaria annuale prevista dall’articolo 7, comma 1, del decreto, fissata a 5 milioni di euro, il Ministero procederà al riparto proporzionale delle risorse disponibili in base all’importo del credito richiesto da ciascun beneficiario. Questo meccanismo garantisce una distribuzione equa delle risorse quando la domanda eccede la disponibilità finanziaria prevista.

È possibile cumulare l’agevolazione con altri interventi?

No, l’agevolazione non è cumulabile con altri interventi agevolativi. Secondo quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, del Decreto del 2 aprile 2024, il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile con qualsiasi altra agevolazione prevista dalle normative nazionali, regionali o europee per le stesse voci di spesa. Questo significa che le imprese non possono beneficiare contemporaneamente di più incentivi per le stesse spese sostenute nell’acquisto di prodotti e imballaggi di recupero.

Modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo

Quali sono i termini per la trasmissione della domanda di accesso al contributo?

Le domande di accesso al contributo devono essere inviate esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile al link Invitalia Area Riservata dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024 fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024. Le istanze presentate fuori da questi termini o compilate in modo non conforme al modulo ufficiale del Ministero saranno considerate irricevibili.

Chi è il soggetto autorizzato all’inserimento della domanda nella procedura informatica?

L’accesso alla procedura informatica per l’invio delle domande è riservato esclusivamente al rappresentante legale dell’impresa richiedente. Inoltre, il rappresentante legale deve essere anche il soggetto sottoscrittore dell’istanza.

Come si accede alla procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso al contributo?

Per accedere alla procedura informatica destinata alla trasmissione delle domande di accesso al contributo, è necessario possedere una delle seguenti utenze attive:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  • CIE (Carta di Identità Elettronica)
  • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Una volta in possesso di una di queste credenziali, il soggetto proponente dovrà:

  1. accedere all’area riservata tramite il sito Invitalia Area Riservata,
  2. eseguire il login utilizzando l’utenza SPID, CIE o CNS,
  3. navigare nella sezione specifica relativa alla misura “Bando materiali di recupero” per completare la presentazione della domanda.

Come deve essere compilata la domanda di accesso al contributo?

La domanda di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile al link Invitalia Area Riservata. Nella sezione dedicata al Bando all'interno della stessa pagina web, è possibile consultare il manuale utente che fornisce tutte le indicazioni necessarie per la corretta compilazione dell’istanza di accesso e del modulo di attestazione delle spese. Inoltre, la procedura informatica include un sistema di verifica che consente di controllare se le varie sezioni della domanda e del modulo di attestazione delle spese sono state compilate correttamente, evidenziando eventuali errori o informazioni mancanti prima della trasmissione definitiva della domanda.

Cosa deve essere allegato alla domanda di accesso al contributo?

Per completare la domanda di accesso al contributo, le imprese devono allegare i seguenti documenti:

  1. Attestazione sull’effettivo sostenimento delle spese: Deve comprovare che le spese relative ai prodotti e agli imballaggi oggetto di agevolazione sono state effettivamente sostenute. Questa attestazione deve essere rilasciata da uno dei soggetti autorizzati, come previsto dal decreto del 2 aprile 2024.
  2. Certificazioni tecniche: Sono necessarie le certificazioni specificate all’articolo 4, comma 2, del Decreto del 2 aprile 2024 e riportate nell’Allegato 1 del medesimo decreto. Queste certificazioni attestano che i prodotti e gli imballaggi rispettano i requisiti tecnici richiesti per l’accesso all’agevolazione.
  3. Fatture di acquisto: Devono essere presentate le fatture che attestano la spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi. Queste fatture devono essere corredate dalla relativa documentazione di pagamento, comprovando così l’effettivo esborso finanziario.

Il manuale utente, disponibile nella sezione dedicata al Bando sul sito di Invitalia, fornisce tutte le istruzioni necessarie per la corretta compilazione della domanda e del modulo di attestazione delle spese. È fondamentale seguire attentamente queste indicazioni per assicurarsi che la domanda sia completa e conforme ai requisiti richiesti.

Istruttoria delle istanze, concessione e modalità di fruizione del credito d’imposta

Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo?

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica riconosce il credito d’imposta ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Decreto del 2 aprile 2024, previa verifica del rispetto dei requisiti stabiliti. Tutte le istanze saranno istruite indipendentemente dall’ordine di presentazione, garantendo un trattamento equo per ogni domanda ricevuta. Nel caso in cui la domanda totale delle agevolazioni superi la dotazione finanziaria annuale prevista (5 milioni di euro, come indicato nell’articolo 7, comma 1, del decreto), il Ministero procederà a un riparto proporzionale delle risorse disponibili in base all’importo del credito richiesto da ciascun beneficiario. Questo meccanismo assicura una distribuzione equa delle risorse quando la domanda eccede la disponibilità finanziaria prevista.

Come fruire del credito d’imposta concesso?

In conformità con l’articolo 9, comma 1, del Decreto del 2 aprile 2024, il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione.

Ecco i passaggi principali per accedere al beneficio:

  1. Compensazione Fiscale:
    • Il credito d’imposta deve essere utilizzato per compensare debiti fiscali esistenti tramite il modello F24.
  2. Modalità di Presentazione:
    • Il modello F24 deve essere presentato unicamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate.
    • L’utilizzo di altri metodi comporterà il rifiuto dell’operazione di versamento.
  3. Esclusione dei Limiti:
    • Non si applicano i limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Disponibilità del Credito:
    • Il credito d’imposta sarà disponibile dieci giorni dopo la trasmissione dei dati, come previsto dall’articolo 10, comma 1, del Decreto del 2 aprile 2024.

Cause di revoca e controlli

In quali casi il contributo concesso viene revocato?

Il contributo concesso attraverso il credito d’imposta può essere revocato nei seguenti casi, come previsto dall’articolo 12 del Decreto del 2 aprile 2024:

  1. Mancanza di Requisiti o Documentazione Incompleta:
    • Se, successivamente alla concessione dell’agevolazione e a seguito dei controlli di cui all’articolo 11 del decreto, si accerta l’assenza di uno o più requisiti necessari o la presenza di documentazione incompleta o irregolare.
    • Queste mancanze devono essere imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili.
  2. Ostruzione ai Controlli:
    • Se il soggetto beneficiario non consente lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 11 del decreto.
  3. Indebita Fruizione del Credito d’Imposta:
    • Se l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle proprie attività di controllo ordinarie, accerta un’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta.

Cosa succede nei casi in cui la revoca dell’agevolazione sia intervenuta successivamente alla fruizione della stessa?

Nel caso in cui l’agevolazione venga revocata dopo la sua fruizione, secondo l’articolo 12, comma 2, del Decreto del 2 aprile 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica procederà al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato. Questo recupero sarà maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

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