Guida agli sconti per chi rientra a lavorare in Italia

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Con Legge n. 238/2010 sono stati previsti incentivi fiscali Irpef per i soggetti che, dopo aver risieduto in Italia, hanno svolto all'estero un'attività di lavoro o un'attività di studio e poi decidono di rientrare nel Paese. Ad inquadrare la disciplina e specificare i requisiti necessari per ottenere i benefici è la circolare n. 14, del 4 maggio 2012, dell'Agenzia delle entrate.


Con il fine di agevolare lo sviluppo del Paese attraverso le conoscenze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell’Unione europea che, dopo aver studiato, lavorato o conseguito una specializzazione post lauream all’estero, decidono di fare rientro in Italia, la L. n. 238/2010 concede vantaggi fiscali sull'Irpef.


L'intervento della circolare agenziale n. 14, del 4 maggio 2012, ha il pregio di apportare chiarimenti in ordine alla categoria di soggetti che possono avvalersi degli aiuti fiscali disposti dalla legge, in virtù della modifica effettuata dal D.L. n. 216/2011, convertito nella L. n. 14 del 2012.


DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI


All'epoca della sua originaria formulazione, la legge istitutiva ha disposto che:

  • i benefici fiscali potevano applicarsi dalla data di entrata in vigore della legge fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013;
  • i requisiti, che dovevano possedere i cittadini dell’Unione europea, dovevano sussistere alla data del 20 gennaio 2009.


Dopo la modifica apportata dal comma 16-quinquies della legge di conversione n. 14 del 2012:

  • è stato allungato al 31 dicembre 2015 il periodo di concessione dell'agevolazione;
  • i requisiti richiesti devono essere posseduti a partire dalla data del 20 gennaio 2009.


Per individuare i destinatari dell'agevolazione occorre richiamare il decreto 3 giugno 2011, del Ministero dell'economia e delle finanze. A norma di tale provvedimento, come primo requisito, è necessario che i beneficiari


siano
cittadini dell'Unione Europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali siano assunti o avviino un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonchè la propria residenza entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.


Come secondo requisito, si chiede che alla data del 20 gennaio 2009:


abbiano svolto all’estero un’attività di lavoro post lauream


ovvero


un’attività di studio conseguendo un titolo accademico
.


Relativamente a coloro che hanno svolto un'attività di lavoro, è necessario che:

  • siano in possesso di un titolo di laurea;
  • abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
  • negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.


Per coloro che hanno svolto attività di studio all'estero, è necessario che:

  • abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
  • negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.


La circolare n. 14/2012 nota come né la legge né il decreto indichino una data a decorrere dalla quale rileva l’assunzione o l’avvio dell’attività in Italia. Ciò induce a ritenere che sono contemplati nel beneficio i soggetti assunti o che hanno avviato un'attività a decorrere dal 20 gennaio 2009 (data di presentazione del disegno di legge).


Si specifica che, per quanto riguarda la decorrenza dei benefici fiscali, vale la data del 28 gennaio 2011 (data di entrata in vigore della legge).


Inoltre, per il fatto che il D.L. n. 216/2011 ha disposto che i requisiti sussistano a partire dalla data del 20 gennaio 2009, può fruire dell'agevolazione sia chi possedeva i requisiti al 20 gennaio 2009 e sia chi li ha maturati anche successivamente e comunque prima di essere assunto. In ogni caso, si reitera, il vantaggio fiscale scatta dal 28 gennaio 2011.


LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI LAVORO


Tra le condizioni richieste, per l'ammissione allo sgravio, vi è lo stato di lavoratore dipendente non rilevando se si tratta di avvio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.


Due sono le importanti precisazioni contenute nella circolare in commento:


1. il campo agevolativo si allarga anche ai rapporti di lavoro in cui si producono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a progetto), in virtù degli articoli 52 e 50 del Tuir;


2. non viene posto un limite in ordine all’oggetto della mansione, nel senso che non viene chiesto che l’attività di lavoro svolta sia attinente con l’attività di studio o di lavoro seguita all’estero.


L'AVVIO DELL'ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA


Circa l'avvio di attività di lavoro autonomo o di impresa, si specifica quanto segue.


1. Il riferimento va fatto alla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività.


2. L’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale può essere svolta sia in forma individuale che associata.


3. L’attività svolta in Italia non deve essere attinente ai titoli di laurea o post lauream, conseguiti in Italia o all’estero, e può essere diversa dall’attività svolta all’estero.


ALTRE CONDIZIONI


Residenza


Ulteriore condizione richiesta è il trasferimento, da parte dei lavoratori che rientrano in Italia, della propria residenza e del proprio domicilio in Italia entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.


In merito all'iscrizione nelle liste anagrafiche dei soggetti residenti in Italia (AIRE), la circolare afferma che il trasferimento della residenza e del domicilio può essere avvenuto anche prima dell’assunzione o dell’avvio dell’attività, purché risulti funzionale all’inizio dell’attività. Si intende funzionale, senza ulteriori accertamenti, quando avviene nei tre mesi precedenti l’inizio dell’attività medesima.


Un nuovo eventuale trasferimento della residenza o del domicilio fuori dell’Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio produce la decadenza dal diritto allo stesso, con conseguente recupero dello sconto di cui si è fruito, più sanzioni ed interessi.


Precedente residenza in Italia - Attività di studio o lavoro all’estero


I benefici sono concessi a patto che i lavoratori e gli studenti abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e poi abbiano risieduto o siano stati domiciliati al di fuori del proprio paese di origine e dall’Italia almeno negli ultimi due anni antecedenti la data del rientro.


Si specifica che, per quanto riguarda il periodo da trascorrere in Italia, rileva l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per un periodo minimo e ininterrotto di 24 mesi, intercorrente fra un qualsiasi giorno dell’anno e il giorno antecedente del secondo anno successivo.


Quanto al periodo da trascorrere fuori dal proprio Paese, questo deve avere causa nello svolgimento di un'attività di lavoro o di studio.


Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti per i quali lo svolgimento di attività di lavoro all’estero sia dovuto da un contratto di lavoro con un soggetto residente.


L'AGEVOLAZIONE


Chi si trova in possesso dei requisiti richiesti può fruire di una riduzione della base imponibile Irpef, secondo le seguenti percentuali:


- 80 per cento, per le lavoratrici;


- 70 per cento, per i lavoratori.


In sostanza i beneficiari pagano l’imposta sul reddito delle persone fisiche solo sul 20 e sul 30 per cento del reddito conseguito.


Per la determinazione dell'imposta valgono le ordinarie regole contenute nel Tuir, quali oneri deducibili ed oneri detraibili.


Ai sensi del D.L. n. 216 del 2011, la riduzione spetta per cinque periodi di imposta (2011-2015).


Non comporta decadenza
dall'agevolazione:

-  la stipula di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato avente scadenza anteriore al decorso del quinquennio,

-  la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

-  la cessazione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa nei cinque anni dalla data di prima fruizione del beneficio.


MODALITA' PER LA FRUZIONE DELL'INCENTIVO


Lavoro dipendente


I soggetti aventi diritto allo sconto fiscale sono tenuti ad eseguire una serie di adempimenti affinchè il datore di lavoro possa provvedere ad evidenziare nel Cud e nella dichiarazione dei sostituti di imposta la fruizione del beneficio.


Tali indicazioni sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2011, che prevede:


->
la presentazione entro 3 mesi dall’assunzione di un'apposita richiesta da parte del lavoratore (fa eccezione il periodo di imposta 2011, in cui il termine della richiesta decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento);


->
il riconoscimento dell'agevolazione dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione.


Sul punto la circolare ricorda che occorre tenere in considerazione le modifiche operate nel 2012, con effetto sul periodo di imposta 2011 e quindi, derogando a quanto sopra esposto:


i sostituti di imposta entro il 31 maggio 2012 sono tenuti a rilasciare un nuovo CUD per il periodo d’imposta 2011, riconoscendo il beneficio in sede di conguaglio, agli interessati che, avendone i requisiti, fanno richiesta di applicazione del beneficio per il periodo di imposta 2011
.


Coloro che si avvalgono dell'assistenza fiscale (tramite sostituto d'imposta o Caf/professionista abilitato), compilano il modello 730/2012 inserendo i dati riportati nel nuovo Cud.


In alternativa, il contribuente può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.


La circolare n. 14/2012 avvisa che, dal periodo di imposta 2012, la richiesta del lavoratore può essere presentata anche oltre il termine di 3 mesi dall'assunzione, implicando, però, che sarà il datore di lavoro a decidere se applicare l'agevolazione a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta o dal primo periodo di paga dell'anno successivo.


Lavoro autonomo e d'impresa


I soggetti indicati nel decreto del 3 giugno 2011, che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo in Italia ed intendono avvalersi dei benefici in discorso, devono barrare nel Quadro RE – Generalità di Unico 2012-PF la casella posta a margine del quadro denominata “Rientro lavoratrici/lavoratori”.


LIMITAZIONI


L'incentivo in parola, per le attività produttive di reddito di lavoro autonomo e di reddito di impresa, va considerato alla luce della disciplina de minimis, secondo la quale l’importo degli aiuti concessi a titolo de minimis a una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.


Nel caso dell'agevolazione legata al rientro, il periodo d’imposta da prendere in considerazione per il calcolo del triennio è quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi in cui l’agevolazione è fruita.


INCOMPATIBILITA’


Lo sconto fiscale legato al rientro dei lavoratori in Italia non può essere fruito insieme ad altri incentivi, tra cui:


- l'agevolazione Irpef riconosciuta per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero;


- il credito di imposta per gli imprenditori che effettuino nuovi investimenti nelle strutture produttive localizzate nelle regioni della Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

 

 

QUADRO DELLE NORME


            - Legge 30 dicembre 2010, n. 238

            - Decreto Ministero Economia e Finanze 3 giugno 2011

            - Provvedimento Agenzia entrate 29 luglio 2011

            - Circolare Agenzia Entrate 4 maggio 2012, n. 14

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