Green pass over 50: in chiaro le regole per controlli e sanzioni

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Green pass over 50: in chiaro le regole per controlli e sanzioni

Tre articoli e nove allegati, questi ultimi consultabili solo sul sito del Ministero della salute. E' la struttura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo, recante norme di aggiornamento delle modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass.

Il provvedimento, che aveva ricevuto il parere positivo del Garante della privacy lo scorso 18 febbraio (provvedimento n. 57/2022), modifica in più punti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, aggiornandolo alla luce delle novità introdotte dai decreti-legge 7 gennaio 2022, n. 1, 27 gennaio 2022, n. 4, e 4 febbraio 2022, n. 5.

Con gli aggiornamenti si consente ai soggetti tenuti ai controlli del corretto assolvimento dell'obbligo vaccinale e del green pass (ivi compresi i datori di lavoro e/o soggetti da questi incaricati) di verificare le certificazioni verdi COVID-19 con modalità diversificate e tutelando il diritto alla riservatezza dell’intestatario della certificazione stessa (ivi compreso il lavoratore che accede nei luoghi di lavoro per svolgere, a qualsiasi titolo, l'attività lavorativa).

Concentriamo la nostra analisi sulle novità che interessano più specificatamente i datori di lavoro privati pur non tralasciando di evidenziare la portata ampia del provvedimento in esame, estesa alle diverse categorie professionali interessate dai nuovi obblighi vaccinali.

Modalità di verifica per l’accesso ai luoghi di lavoro

L'art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 2 marzo 2022 introduce, all'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, il comma 1-quater che reca modalità di verifica differenziate in base all'età per l’accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale.

Si ricorda infatti che, dallo scorso 15 febbraio, è richiesto:

⦁ un green pass rafforzato (certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione) per i lavoratori ultracinquantenni;

⦁ un green pass base (ovvero di una certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione, guarigione o esecuzione di un tampone con esito negativo) per tutti gli altri lavoratori.

In particolare, come descritto negli allegati B e H al decreto in commento, la procedura di verifica offline denominata VerificaC19 consente ora al verificatore di selezionare manualmente una modalità per la verifica congiunta del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 per i lavoratori over 50 e per i rimanenti lavoratori, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

La tipologia di verifica è denominata "Lavoro" e consente al datore di lavoro o a un suo delegato di validare le diverse tipologie di certificazione verde COVID-19 in funzione dell’età del soggetto calcolata mediante la data di nascita riportata nella certificazione, applicando le regole della tipologia di verifica "Base" se l’età del soggetto sottoposto alla verifica è inferiore a 50 anni, ovvero applicando le regole della tipologia di verifica "Rafforzata" se l’età del soggetto sottoposto alla verifica è maggiore o uguale a 50 anni.

Per quanto qui di interesse, è opportuno rilevare che con la tipologia di verifica:

  • Base: è possibile validare tutte le tipologie di certificazione verde COVID19 ovvero associate agli eventi di vaccinazione, guarigione o tampone e le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione;
  • Rafforzata: è possibile validare solo le tipologie di certificazione verde COVID-19 associate agli eventi di vaccinazione e guarigione, applicando specifiche regole previste dalla normativa vigente per quelle emesse all’estero, e le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione.

Utilizzo dell'ultima versione dell’app VerificaC19

Con il nuovo comma 2-bis, inserito all'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021, si prevede inoltre l’obbligo per i verificatori (datori di lavoro e loro incaricati) di utilizzare l’ultima versione dell’app VerificaC19 resa disponibile dal Ministero della salute.

Viene inoltre previsto per i soggetti preposti alle verifiche di adottare adeguate misure volte ad assicurare che sia utilizzata l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l’ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del predetto SDK.

Autorizzazione al trattamento dei dati

Il D.P.C.M. 2 marzo 2022 dispone che i verificatori debbano essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento (articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di green pass, solo nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l’accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni (art. 1, comma 1, lett. g)).

Irrogazione delle sanzioni pecuniarie

L'art. 1, comma 1, lett. n), del D.P.C.M. 2 marzo 2022 introduce l'art. 17-octies che descrive le modalità di verifica dell’obbligo vaccinale degli ultracinquantenni, nonché il relativo procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Più nel dettaglio, secondo quanto illustrato dal novellato allegato O al D.P.C.M. 17 giugno 2021, i soggetti deputati alla verifica dell’osservanza degli obblighi vaccinali (datori di lavoro o soggetti incaricati) devono trasmettere al Ministero della salute gli elenchi dei lavoratori inadempienti attraverso le funzionalità messe a disposizione dallo stesso Ministero all’interno del Portale istituzionale INPS e della Piattaforma NoiPA.

Il Ministero della salute, acquisiti gli elenchi e una volta individuati i soggetti per cui non risultano vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 nei termini previsti, ovvero differimenti  per infezioni da SARS-CoV-2, ovvero esenzioni, trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione gli elenchi dei soggetti inadempienti tramite flusso telematico.

Ricevuto l’elenco dei soggetti inadempienti, AdeR verifica la completezza e la conformità dei dati e, in caso di esito positivo delle verifiche, trasmette al Ministero le comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio mediante trasferimento telematico “Sicuro”, ai fini dell’autorizzazione e contestuale sottoscrizione da parte del Ministero stesso.

Successivamente, AdeR predispone e trasmette al Ministero gli avvisi di addebito.

Il Ministero della salute, avvalendosi di AdeR, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Entro il medesimo termine, i soggetti destinatari delle sanzioni pecuniarie danno notizia all'AdeR dell'avvenuta presentazione della comunicazione all'ASL competente per territorio.

Per permettere all'ASL territorialmente competente di inviare ad AdeR l’attestazione, AdeR rende disponibile alle ASL un’apposita funzionalità web. I soggetti comunicati dall’ASL sono esclusi dalla successiva fase di predisposizione dell’avviso di addebito.

Il Ministero della salute opera in qualità di titolare del trattamento e l’AdeR quale responsabile del trattamento dei medesimi dati.

Si ricorda che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è di 100 euro per i soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nonché per quelli che non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 (art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021).

Allegati al provvedimento

Da ultimo, in calce, si fornice l'elenco degli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 integrati e sostituiti dai corrispondenti allegati del D.P.C.M. 2 marzo 2022.

⦁ Allegato B “funzioni e servizi della piattaforma nazionale-DGC”;

⦁ Allegato C “documento tecnico sistema TS: funzionalità di acquisizione dati per le certificazioni verdi covid-19. dati e relativo trattamento”;

⦁ Allegato G “modalità di interazione tra il sistema informativo dell’istruzione-sidi e la piattaforma nazionale-dgc per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde covid-19 e del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale scolastico”;

⦁ Allegato H “modalità per il controllo automatizzato del possesso della certificazione verde covid-19”;

⦁ Allegato I “verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite portale INPS”;

⦁ Allegato L “verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite NoiPA”;

⦁ Allegato M “verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite interoperabilità applicativa con le federazioni nazionali degli ordini degli esercenti le professioni sanitarie”;

⦁ Allegato N “verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite interoperabilità applicativa con le università”;

⦁ Allegato O “Interoperabilità applicativa per la gestione del procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie”.

Allegati

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