Gratuito patrocinio anche per le procedure di liquidazione controllata
Pubblicato il 08 luglio 2024
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Il patrocinio a spese dello Stato va esteso anche alle procedure di liquidazione controllata.
Deve essere uniformato il trattamento di tali procedure a quello delle liquidazioni giudiziali, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e diritto di difesa.
E' quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, nel pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona.
Gratuito patrocinio e liquidazione controllata: questione alla Corte costituzionale
La questione riguardava la legittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), articoli che regolano il patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di giustizia, includendo la liquidazione giudiziale, ma non la liquidazione controllata.
Le relative disposizioni sono state censurate per la mancata previsione dell'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato anche per le procedure di liquidazione controllata in caso di mancanza di attivo.
Argomentazioni del Tribunale di Verona
Secondo il Tribunale di Verona, la mancata inclusione della liquidazione controllata nel patrocinio a spese dello Stato si pone in violazione con gli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana.
Difatti, entrambe le procedure, liquidazione giudiziale e controllata, sono di natura simile e mirano al soddisfacimento dei creditori, pertanto dovrebbero essere trattate in modo uguale.
Decisione della Consulta
La Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni del giudice rimettente, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del DPR n. 115/2002 nella parte in cui non prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per la liquidazione controllata.
Secondo la Consulta, la mancata previsione di tale ammissione crea una disparità di trattamento ingiustificata tra la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata.
Tutti e due i procedimenti, infatti, sono finalizzati a garantire il miglior soddisfacimento dei creditori attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore.
Pertanto, è irragionevole e incostituzionale non estendere il patrocinio a spese dello Stato anche alla liquidazione controllata, quando il giudice delegato attesti la mancanza di attivo per le spese.
I punti salienti della decisione
Di seguito, i punti principali della decisione della Corte costituzionale:
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Parità di Trattamento: La disparità di trattamento tra liquidazione giudiziale e controllata viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
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Diritto di Difesa: Negare il patrocinio a spese dello Stato per la liquidazione controllata compromette il diritto di difesa dei soggetti coinvolti, contravvenendo all'art. 24 della Costituzione.
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Necessità di Automazione: L'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato per le procedure di liquidazione controllata, in presenza di attestazione di mancanza di attivo, è necessaria per garantire l'effettività del diritto alla difesa.
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Equilibrio tra Esigenze di Giustizia e Contenimento della Spesa Pubblica: pur riconoscendo la necessità di contenere la spesa pubblica, la Corte sottolinea che questa esigenza non può giustificare trattamenti differenziati irragionevoli.
Le statuizioni della Consulta
In definitiva, la Corte costituzionale ha dichiarato:
- l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 del DPR n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese;
- l’illegittimità costituzionale dell’art. 146 del DPR n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata.
Tabella di sintesi della sentenza
Sintesi del Caso | La Corte Costituzionale ha esaminato una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona riguardante gli articoli 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002. |
Questione Dibattuta | La legittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002, che regolano il patrocinio a spese dello Stato, ma non includono le procedure di liquidazione controllata. |
Soluzione della Corte | La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le procedure di liquidazione controllata. Per la Corte, queste procedure devono essere trattate allo stesso modo delle liquidazioni giudiziali, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) e diritto di difesa (art. 24). |
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