Gratuito patrocinio a stranieri anche senza codice fiscale italiano
Pubblicato il 24 ottobre 2024
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Un cittadino straniero non residente in Italia può presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza necessità di indicare il codice fiscale italiano, ma solo i propri dati anagrafici e il domicilio all'estero.
E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con sentenza della Quarta sezione penale n. 38751 del 22 ottobre 2024, richiamando quanto già enunciato con il precedente arresto n. 30047 del 23 luglio 2024.
Stranieri. Patrocinio a spese dello Stato anche senza CF italiano
Il caso all'attenzione della Suprema corte riguardava il ricorso presentato contro un'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione al diniego di ammissione al gratuito patrocinio.
La motivazione del rigetto era la mancata indicazione del codice fiscale italiano da parte del ricorrente, che aveva invece fornito il codice fiscale del suo paese di residenza (Romania) e il suo domicilio all'estero.
La decisione della Corte di cassazione
La normativa applicabile
Nell'esaminare la normativa vigente, la Cassazione ha innanzitutto evidenziato come l'articolo 79 del DPR n. 115/2002 preveda l'obbligo di indicazione del codice fiscale a pena di inammissibilità della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'articolo 6 del DPR n. 605/1973, tuttavia, nel richiamare gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, specifica, al suo comma 2, che per i non residenti cui non è stato attribuito un codice fiscale italiano, è sufficiente fornire i dati anagrafici e il domicilio all'estero.
Interpretazione della Consulta
La sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 2004, in materia, ha stabilito che per i cittadini stranieri non residenti è sufficiente indicare il domicilio all'estero per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza la necessità di avere un codice fiscale italiano.
Errore del Tribunale
Il Tribunale, nel caso in esame, aveva erroneamente interpretato l'ordinanza della Corte Costituzionale, ritenendo necessaria l'indicazione del codice fiscale italiano anche per i cittadini stranieri residenti in un paese UE.
Le conclusioni della Corte di Cassazione
A fronte di tali considerazioni, quindi, la Corte di Cassazione ha:
- annullato l'ordinanza impugnata;
- disposto il rinvio per un nuovo esame, chiarendo che il ricorrente, come cittadino straniero non residente, non era tenuto a fornire un codice fiscale italiano.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | Un cittadino straniero non residente in Italia aveva richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indicando il codice fiscale del suo paese di residenza e il domicilio all'estero. |
Questione Dibattuta | Se un cittadino straniero non residente in Italia possa presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza indicare il codice fiscale italiano, ma solo i propri dati anagrafici e il domicilio all'estero. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che un cittadino straniero non residente può presentare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza necessità di indicare il codice fiscale italiano. È sufficiente fornire i dati anagrafici e il domicilio all'estero, come previsto dagli articoli 6 e 4 del DPR n. 605/1973. |
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