Gli Sms formano piena prova salvo circostanziato disconoscimento
Pubblicato il 18 luglio 2019
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Precisazioni della Corte di cassazione per quanto riguarda l’efficacia probatoria dei documenti informatici e, in particolare, degli sms e delle e-mail.
Documenti informatici, efficacia probatoria
Con ordinanza n. 19155 del 17 luglio 2019, la Suprema corte ha respinto il ricorso promosso da un padre contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato il decreto ingiuntivo emesso a suo carico, su istanza della ex compagna, al fine di ottenere il rimborso delle spese straordinarie - le rette dell’asilo nido - sostenute da quest’ultima nell’interesse del loro figlio minore.
Nella decisione impugnata, il Tribunale aveva sostenuto che, sulla base degli sms prodotti dalla donna (sms non contestati dalla controparte, se non in comparsa conclusionale), era emerso che l’ex compagno aveva aderito all’iscrizione del minore all’asilo nido, impegnandosi nell'accollo della metà della retta dovuta, nell’interesse del figlio.
Contro questa statuizione, l’uomo aveva instato i gudici di legittimità lamentando, tra gli altri motivi, il fatto che i giudici di appello avessero riconosciuto efficacia probatoria, quale scrittura privata, ai detti messaggi telefonici riprodotti meccanicamente, messaggi che egli assumeva di aver tempestivamente contestato in giudizio.
Sms ed e-mail come riproduzioni meccaniche
Dette doglianze non sono state ritenute fondate dalla Prima sezione civile della Cassazione che, nell’occasione, ha ribadito i termini dell’efficacia probatoria dei documenti informatici e, in particolare, degli sms.
Riportando gli assunti della più recente giurisprudenza in materia, ha Suprema corte ha ricordato, in primo luogo, che lo “short message service” (Sms) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Stesso discorso può estendersi alle e-mail, ossia ai messaggi di posta elettronica.
Sms ed e-mail sono, infatti, riconducibili nell’ambito dell’articolo 2712 del Codice civile (sulle “Riproduzioni meccaniche”) e, di conseguenza, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Documenti informatici: disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito
Sul punto, è stato anche precisato che l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha i medesimi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’articolo 215, comma 2, c.p.c.
Difatti, mentre in quest’ultimo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo caso non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
A seguire gli Ermellini hanno reso un’ulteriore precisazione: il disconoscimento idoneo a far perdere alle riproduzioni informatiche in oggetto la qualità di prova, anche se non è soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’articolo 214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Orbene, nella vicenda esaminata il Tribunale aveva considerato rilevante il contenuto di tre sms, ritenuti di chiaro tenore in ordine all’impegno del padre di accollarsi la metà delle spese per la retta dell’asilo. Del resto, l’invio e il contenuto di tali messaggi non erano stati contestati dall’opponente in sede di prima comparizione delle parti, bensì solo tardivamente, in sede di comparsa conclusionale.
Difatti non poteva assumere rilievo la generica contestazione alle produzioni documentali che la controparte aveva effettuato in sede di comparizione, posto che, come detto, il disconoscimento dei documenti informatici aventi efficacia probatoria doveva essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
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