Gli interessi dopo 120 giorni dalla domanda

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L’Inps, con la circolare n. 59 diffusa ieri, rilascia precisazioni in merito alla decorrenza degli interessi legali che maturano sulle prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito anche in regime internazionale.

Il documento di prassi specifica che il termine di 120 giorni (art. 7, L. 533/73), oltre il quale sorge, a favore del richiedente, il diritto agli interessi legali e all’eventuale rivalutazione monetaria, è previsto come “spatium deliberandi” per l’adozione del provvedimento. Pertanto, tale termine deve decorrere dalla data in cui la domanda di prestazione in regime internazionale, completa dei dati e dei documenti necessari, è presentata all’Inps.

Viceversa, se la domanda è presentata all’ente estero si prevede che il termine previsto per l’assunzione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all’Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre dalla data in cui l’Inps riceve la domanda da parte dell’istituzione estera, sempre completa dei dati e dei documenti necessari.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 50 – Prestazioni internazionali, interessi dopo quattro mesi - Leonardi

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