Gli atti irripetibili condannano l'imprenditore

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Secondo la Corte di Cassazione - sentenza n. 38514 del 3 ottobre 2012 - è “legittima l'utilizzazione degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, nel cui novero rientrano quelli mediante i quali la P.g.. prende diretta cognizione di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili di modificazione”.

Il caso riguarda un imprenditore condannato per dichiarazione fraudolenta mediante artifici o raggiri, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 74/2000, per aver presentato dichiarazioni con elementi passivi fittizi, utilizzando fatture soggettivamente inesistenti. La condanna era scaturita dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dalle persone che hanno emesso le fatture, le quali durante l'interrogatorio hanno dichiarato che i documenti in esame erano falsi.

Respinto così il ricorso presentato dall'imprenditore, nel quale si evidenziava la violazione dell'art. 195 c.p.p., avendo i giudici di merito illegittimamente valutato le dichiarazioni di chi aveva emesso le false fatture rese in dibattimento dai verbalizzanti, in mancanza dell'escussione diretta delle stesse.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p.26 - Più valore a atti irripetibili nella frode fiscale - Alberici

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