Giustizia. Modalità di attestazione del documento informatico
Pubblicato il 08 gennaio 2016
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Il ministero della Giustizia ha messo a punto un Decreto, datato 28 dicembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, contenente il regolamento sulle specifiche tecniche per l'adozione, nel processo sia civile che penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Ciò in espressa attuazione dei principi previsti dal Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del Decreto-legge n. 193/2009, per come convertito dalla legge n. 24/2010.
Attestazione di conformità su documento informatico separato
In particolare, vengono introdotte alcune modifiche al provvedimento sulle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia.
Si segnala, così, l’introduzione di una previsione sulle modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato, attestazione che potrebbe riferirsi anche a più documenti informatici.
Modalità di attestazione della copia informatica
Per attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, si prevede che l'attestazione venga inserita in un documento informatico in formato PDF contenente una sintetica descrizione del documento in oggetto nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione va sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Se, poi, la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'articolo 4 del Decreto-legge n. 193/2009, il documento informatico con l'attestazione va inserito come allegato nella "busta telematica" ed i relativi dati identificativi sono anche inseriti nel file DatiAtto.xm.
Copia informatica da notificare e via Pec
Inoltre, se la copia informatica è destinata ad essere notificata, gli elementi sopra indicati vanno inseriti nella relazione di notificazione.
Nelle diverse ipotesi in cui la copia informatica è destinata alla trasmissione via Pec, l'attestazione va inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
Si segnala che il provvedimento sarà efficace a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia.
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