Giudizi davanti a CNF, notifiche di cancelleria solo telematiche

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Giudizi davanti a CNF, notifiche di cancelleria solo telematiche

Nei giudizi celebrati davanti al Consiglio Nazionale Forense, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria vanno effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Il tutto secondo la normativa, anche regolamentare, relativa a sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici.

E’ quanto puntualizza la circolare n. 7-C-2020 a firma del Presidente facente funzioni del CNF, Maria Masi, inviata ieri, 29 settembre, ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati, dei Consigli Distrettuali di disciplina e delle Unioni regionali forensi.

La regola delle comunicazioni e notificazioni online è stata infatti estesa anche ai giudizi dinnanzi al CNF, per come disposto dal comma 1-ter dell’art. 3 del DL n. 28/2020, a modifica dell’art. 16, comma 4 del DL n. 179/2012.

Detta ultima previsione prevede, letteralmente:  “Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”.

Nella circolare, viene anche ricordato come il successivo comma 6 dell'art. 16 sancisca che le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non abbiano provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (medesime modalità si adottano anche in caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario).

E ancora, è rammentato che il comma 8 dell'articolo dispone “Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano  gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale”.

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