Giudice ordinario competente in materia di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 marzo 2013
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Con ordinanza del 23 gennaio 2013, il Tribunale di Varese ha ricordato che, ai sensi delle nuove norme di procedura introdotte dalla Legge n. 219/2012, i provvedimenti inerenti l'affidamento e il mantenimento dei figli di genitori non coniugati sono di competenza del Tribunale ordinario e non più del Tribunale per i Minorenni.
Nel testo dell’ordinanza, tuttavia, viene anche evidenziato come la finalità di eliminare ogni discrasia di trattamento normativo tra figli di genitori non coniugati e figli nati da unioni matrimoniali, resti, allo stato, incompiuta, “in quanto il Legislatore modula la disciplina processuale del mantenimento e dell’affidamento della prole, in seguito alla separazione dei genitori, secondo due strumenti processuali completamente differenti: per i “figli nati fuori del matrimonio” (già figli naturali), il ricorso al rito camerale puro; per i “figli nati nel matrimonio” (già figli legittimi), il procedimento ordinario speciale di cui agli articoli 706 e seguenti del Codice di procedura civile”.
Trattasi comunque – continua il Tribunale - di una fase da potersi ritenere “temporanea”, in virtù della delega legislativa in attesa di attuazione, delega finalizzata, tra l’altro, ad eliminare ogni discriminazione tra figli.
- Il Sole-24Ore – Norme e Tributi, p. 10 - Coppie di fatto, decide il giudice ordinario – S. Pa.
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