Giudice minorile a tutto campo

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Con l'ordinanza n. 25290 del 2008, la Cassazione si è espressa su un conflitto negativo di competenza precisando che, tutte le volte in cui sorge la possibilità di un pregiudizio per il minore, scatta la competenza esclusiva del tribunale “specializzato” dei minori e viene eliminata ogni possibilità di intervento del magistrato ordinario a cui è affidato il giudizio sulla separazione dei genitori. Secondo i giudici di legittimità, infatti, rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni tutte le domande finalizzate a ottenere “provvedimenti cautelari e temporanei idonei a porre rimedio a situazioni pregiudizievoli per il minore”, mentre rimangono al tribunale ordinario le pronunce di affidamento dei figli che prescindono da situazioni pregiudizievoli e che mirano solo ad individuare quale genitore sia più idoneo per l'affidamento.
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