Giro di vite contro bulli informatici
Pubblicato il 21 settembre 2016
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E’ stata approvata dall’Aula della Camera la proposta di legge contenente misure volte al contrasto dei fenomeni del bullismo e del bullismo informatico, cosiddetto cyberbullismo.
Il testo, modificato rispetto alla prima versione già licenziata dal Senato, interviene con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia come vittime sia come eventuali responsabili di illeciti.
Provvedimenti inibitori e prescrittivi
Dopo aver provveduto alla definizione del fenomeno del bullismo informatico, il provvedimento introduce la possibilità di chiedere al gestore del sito Internet o del social media l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi, quali l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti specifici, previa conservazione dei dati originali.
La richiesta al gestore – che dovrà attivarsi entro 24 ore e provvedere nelle successive 48 ore - potrà essere avanzata sia dal minore che dal genitore o l'esercente la responsabilità sul minore.
La mancata attivazione del gestore comporterà, dietro apposita istanza, l’intervento del Garante della privacy.
Tavolo tecnico e Piano di azione
Il provvedimento contempla poi l’istituzione, a mezzo di DPCM, di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio con i rappresentanti delle istituzioni, le autorità amministrative indipendenti e i rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione dei diritti dei minori nonché delle associazioni studentesche e dei genitori e rappresentanti degli operatori che forniscono servizi di social networking ed esperti.
Il compito di questo tavolo sarà quello di redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, che dovrà anche essere accompagnato ad un codice di co-regolamentazione rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete internet.
Bullismo a scuola
Tra le altre novità, si segnala l'istituzione, presso ogni scuola, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.
In presenza di episodi di tal genere in ambito scolastico, viene fatto obbligo del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. Una volta sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente deve convocare i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe, e procedere all'adozione delle misure necessarie.
Ammonimento e aggravante per stalking informatico
In caso di atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d'ufficio e fino a quando non sia proposta querela, sarà possibile che il questore convochi l’eventuale responsabile - se minorenne insieme ad almeno un genitore - e lo ammonisca oralmente, invitarlo a tenere una condotta conforme alla legge.
Viene prevista, infine, all’articolo 612-bis del Codice penale sul delitto di atti persecutori, una specifica aggravante per lo stalking informatico o telematico che comporta la reclusione da 1 a 6 anni.
Pena da applicare anche se il reato è commesso con scambio di identità e l'invio di messaggi o divulgazione di testi/immagini ovvero mediante diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, sottratti con l'inganno o con minacce o comunque detenuti o, ancora, mediante realizzazione e diffusione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia.
La proposta di legge passa ora all'esame del Senato.
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