Gestione Separata per l’avvocato iscritto all’albo: la titolarità della partita IVA non basta

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Gestione Separata per l’avvocato iscritto all’albo: la titolarità della partita IVA non basta

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20954 del 18 luglio 2023 torna sull’iscrizione del professionista alla Gestione separata INPS. Il caso è quello di un avvocato iscritto all’albo, titolare di partita IVA e con reddito da lavoro autonomo inferiore ai 5.000 euro.

Iscrizione d’ufficio alla Gestione separata

L’INPS, ritenendo abituale l’attività svolta dal professionista, lo aveva iscritto d’ufficio alla Gestione separata e aveva avanzato domanda di pagamento del debito contributivo relativamente al reddito da lavoro autonomo percepito.

Sulla questione, oggetto di appello incidentale, l’Istituto era risultato soccombente nei primi gradi del giudizio. La Corte d'appello aveva ritenuto infatti che non vi fosse la prova dell'abitualità dell'attività libero professionale, il cui onere incombeva sull'INPS, considerato che il reddito percepito nel 2010 risultasse essere di importo modesto.

Avvocati iscritti all'albo e Gestione Separata INPS

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 20954 del 18 luglio 2023, nel solco dei precedenti giurisprudenziali in materia, ha ribadito i seguenti principi:

  • ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata da parte degli avvocati iscritti all'albo, l'unico dato rilevante è rappresentato dall'abitualità dell'attività, indipendentemente dal superamento o meno della soglia di 5.000 euro. Tale soglia rileva infatti esclusivamente nei casi di attività esercitata in forma occasionale;
  • l'abitualità deve essere dimostrata dall'INPS;
  • nel giudizio di fatto sull'accertamento dell'abitualità, in mancanza di elementi contrari offerti dall'INPS, il giudice può escludere l’abitualità ove sia stato percepito un reddito modesto, inferiore a 5.000 euro.

Abitualità e partita IVA

Nel caso di specie, in mancanza della prova dell'abitualità da parte dell’INPS, trovandosi di fronte ad un reddito modesto, non può dirsi pertanto dimostrato il requisito dell'abitualità.

L'INPS ha argomentato che l'abitualità sarebbe in re ipsa trattandosi di professionista iscritto all'albo e che, comunque, l'abitualità può desumersi dalla titolarità della partita IVA.

Argomentazioni che il giudice di legittimità respinge considerando che:

  • l’accertamento in fatto dell'abitualità dell'attività riguardo agli avvocati iscritti all'albo richiesto dalla giurisprudenza contrasta con l'idea di una abitualità presunta per il solo fatto dell'iscrizione all'albo;
  • la sola titolarità di partita IVA non integra elemento in sé solo sufficiente alla dimostrazione dell'abitualità.
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