Gestione separata INPGI, aliquota contributiva 2021
Pubblicato il 02 febbraio 2021
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Il contributivo soggettivo, per l’anno 2021, dei giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) è confermato nella misura del 12% del reddito netto. Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i 24.000 euro, il contributo soggettivo è elevato al 14%. Il contributo integrativo, invece, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4% del reddito lordo. Si ricorda che, uno dei quattro punti percentuali del contributo integrativo è attribuito al giornalista, incrementando così il montante contributivo utile ai fini pensionistici.
Ne dà notizia l’INPGI, con la circolare n. 3 del 29 gennaio 2021.
Gestione separata INPGI, contributi minimi 2021
Il reddito minimo di riferimento ed il contributo minimo soggettivo ed integrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non sono rivalutati. Quindi, risultano confermati gli importi previsti nell’anno 2020. Questo perché l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2019 ed il 2020 è risultato nella misura del - 0,3%. Si ricorda, al riguardo, che nel caso di indice negativo la percentuale di adeguamento non può essere inferiore a zero.
Pertanto, per l’anno 2021, il contributo minimo ordinario è pari a 370,89 euro. Mentre il contributo minimo ridotto:
- per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale è pari a 199,39 euro;
- per i giornalisti titolari di trattamenti pensionistico diretto è pari a 242,27 euro.
I predetti contributi minimi dovranno essere versati entro il 31 luglio 2021.
Si ricorda che l’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l’eventuale contributo aggiuntivo - non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6 % per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo (per il 2021 pari a 15.953,00 euro). Di conseguenza, il versamento del suddetto contributo minimo, in assenza di ulteriori versamenti a saldo da effettuarsi nell’anno successivo, comporterà l’attribuzione di una anzianità assicurativa pari ad una sola mensilità.
Gestione separata INPGI, massimale imponibile Gestione separata
Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile. Tale massimale, per l’anno 2021 è confermato in 103.055,00 euro. Si ricorda, invece, che il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.
Gestione separata INPGI, termini per la comunicazione reddituale
I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica.
Tale comunicazione reddituale (redditi anno 2020) dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2021.
Gestione separata INPGI, contribuzione volontaria
Per i giornalisti già titolari di un rapporto di co.co.co. l’importo del contributo volontario è determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale, attualmente pari al 26%.
Il giornalista acquisisce la copertura assicurativa per un intero anno in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito pari a quello previsto all’art. 1, co. 3, della L. n. 233/1990 (pari a 15.953 euro). Di conseguenza, per l’anno 2021, per i parasubordinati (co.co.co.) gli importi minimi dovuti sono pari a 345,65 euro mensili.
Per i liberi professionisti (con partita IVA, ritenuta acconto e/o cessione diritti autore) iscritti alla Gestione separata INPGI, il contributo volontario è pari all’importo del contributo soggettivo ed integrativo versato nell’ultimo anno. Tuttavia, al fine di attribuire 12 mesi di anzianità assicurativa nell’anno è necessario che il contributo soggettivo volontario sia almeno pari a 1.914,36 euro annui. In caso contrario, in assenza di integrazione, si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione all’importo del contributo effettivamente versato.
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