Gestione obblighi contributivi, gli autonomi possono scegliere
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 08 agosto 2013
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L'Inps, con la circolare n. 126 del 7 agosto 2013, specifica che gli iscritti alla Gestione separata che non rientrano nell'applicazione del Decreto legge n. 112/2008 (Lul) e gli iscritti alle gestioni autonome artigiani e commercianti, che sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge n. 12/1979, per la gestione degli obblighi contributivi per sè stessi e per i propri collaboratori familiari, possono delegare qualsiasi soggetto di loro fiducia.
Nel fornire indicazioni operative per l'attribuzione della delega, si precisa che per operare in qualità di delegati si dovrà richiedere all'Inps il codice Pin cittadino dispositivo od operare secondo la nuova modalità di accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS), rilasciata da una pubblica amministrazione.
Le deleghe individuate sono di due tipologie:
- totale, per consentire al delegato di intervenire su tutti i collaboratori, presenti e futuri, e di accedere a tutti gli E-mens già inviati e di inviare E-mens per tutti i collaboratori del committente, senza obbligo di altra comunicazione;
- parziale, che consente al delegato di operare solo per alcuni dei collaboratori dell’azienda.
Dalla data di pubblicazione della circolare sono disponibili le applicazioni di gestione delle deleghe. Con riferimento alla Gestione separata committenti/associanti, è previsto un periodo transitorio – fino al 31 dicembre 2013 – durante il quale si potrà operare in deroga alle nuove regole per l'invio dei flussi E-Mens; inoltre, anche soggetti non delegati potranno inviare E-Mens per la Gestione separata.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - Autonomi, libertà su deleghe Inps - M. Pri. - www.inps.it
- ItaliaOggi, p. 30 - Artigiani e commercianti Consulenza in libertà - Cirioli - www.anclsu.com
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