Gestione commercianti INPS, quando scatta l’obbligo di iscrizione?

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Gestione commercianti INPS, quando scatta l’obbligo di iscrizione?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18331 del 3 settembre 2020, torna sull’annosa questione dei requisiti che devono manifestarsi per l’iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti INPS. I cassazionisti, in particolare, si sono espressi in merito a un lavoro che, oltre all’attività dell’esercente attività commerciale, era iscritto anche al Fpld, in qualità di lavoratore subordinato.

L’obbligatorietà di iscrizione alla gestione commercianti INPS, quindi, dipende sostanzialmente dalla rilevanza del rapporto di lavoro subordinato su quello autonomo.

Gestione commercianti INPS, requisiti di iscrizione

Sul punto, gli ermellini rammentano che l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dei lavoratori autonomi scatta laddove i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolarità o gestione in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  • piena responsabilità dell'impresa e assunzione di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
  • partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  • possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o iscrizione in albi, registri o ruoli.

Gestione commercianti INPS, abitualità e prevalenza

Il primo aspetto da tenere conto in caso di obbligatorietà di iscrizione alla gestione commercianti INPS è senz’altro l'esistenza congiunta dei due requisiti dell'abitualità e della prevalenza. L’onere della dimostrazione circa la loro sussistenza è a carico dell'INPS dopo che sia stata accertata la natura commerciale dell'attività.

Ebbene, la Suprema Corte ha precisato che questi due requisiti devono essere intesi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto all'interno della stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (con esclusione delle attività svolte in qualità di amministratore) e non attraverso la comparazione con tutti gli altri fattori produttivi dell'impresa, a carattere naturale, materiale e personale.

Il principio, dunque, da cui non è possibile prescindere, è solo uno: in questa materia non sono possibili presunzioni. La sussistenza dei requisiti dell'abitualità e della prevalenza deve essere valutata caso per caso e in concreto.

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