GDO. I tempi per la certificazione dei processi di controllo

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GDO. I tempi per la certificazione dei processi di controllo

L’agenzia delle Entrate detta i tempi entro cui gli esercenti con più punti cassa per singolo punto vendita (GDO), che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, devono effettuare la certificazione dei processi di controllo.

Nella risposta a consulenza giuridica n. 13 del 20 marzo 2019, il Fisco fornisce la soluzione alla richiesta dell’istante, che riteneva come, in fase di prima applicazione della nuova trasmissione telematica dei corrispettivi, la certificazione di processo prevista dalle specifiche tecniche dovesse essere conseguita entro il termine di 12 mesi dall’avvio del nuovo sistema di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015.

Trasmissione dei corrispettivi giornalieri. Nuove regole dal 1° gennaio 2019

L’agenzia delle Entrate fa presente che, in base alla vecchia normativa (articolo 1, commi 429-432, legge 311/2004), per le imprese della grande distribuzione era possibile trasmettere telematicamente alle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Dal 1° gennaio 2019, i soggetti della grande distribuzione e, più in generale, i soggetti che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico, devono certificarle:

  • tramite fattura elettronica con il Sistema di Interscambio;
  • mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale;
  • tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Per quanto riguarda quest’ultima modalità, con riferimento al 2019, una simile forma di certificazione era attuabile su base volontaria previa opzione entro il 31 dicembre 2018. Diventa, invece, obbligatoria:

  • dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972;
  • per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

L’attuazione di tale disposizione è avvenuta con provvedimento agenziale del 28 ottobre 2016, il quale ha indicato le informazioni da trasmettere, gli strumenti utilizzabili e i termini per la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e ha predisposto apposite specifiche tecniche, con apposite prescrizioni, per gli esercenti che operano con più punti cassa.

Esercenti multicassa per singolo punto vendita: devono dotarsi di un sistema di controllo interno

Precise indicazioni sono state fornite per i soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita dalle specifiche tecniche - Versione 6.0 di agosto 2018, punto 3.

Tali soggetti devono certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e dotarsi di un sistema di controllo interno conforme alle prescrizioni normative, sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una società di revisione.

La verifica di conformità dei sistemi può essere limitata a un solo punto vendita se questi adottano, per i sistemi informatici riguardanti la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, gli stessi server RT o software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti.

Tempistica: certificazione preventiva o contestuale

Circa i tempi in cui effettuare tali applicazioni, le Entrate ritengono che, anche in assenza di apposita regolamentazione, la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al massimo, contestuale alla loro entrata in funzione.

Non può essere, quindi, accolto quanto sostenuto dall’istante ossia che la certificazione dei dati possa avvenire entro il termine di 12 mesi dall’avvio del nuovo sistema.

Invece, si sottolinea che la certificazione va acquisita entro le seguenti date (da cui ha inizio l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi):

  • 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro;
  • 1° gennaio 2020, per tutti gli altri.
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