Gdf, ispezione valida anche con motivazioni generiche
Pubblicato il 10 novembre 2018
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La Guardia di finanza può portare a termine con validità la propria ispezione fiscale all’interno di una società, anche se non ha rappresentato al contribuente il motivo dell'accesso.
Gli agenti possono motivare il loro controllo anche riferendosi genericamente agli indirizzi di programma annuali oppure al settore economico di particolare interesse in cui opera la società.
Ciò è quanto si evince dall’ordinanza n. 28692 del 9 novembre 2018 della Corte di Cassazione, con la quale viene respinto il ricorso di una società che lamentava il fatto che i verificatori non avessero palesato chiaramente la ricerca di fatture false, a seguito di una segnalazione effettuata dall'Ufficio delle Entrate.
Per questo motivo, infatti, la società era ricorsa in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12, comma 2, e dell’articolo 10 dello Statuto del Contribuente, evidenziando come il controllo fiscale era stato giustificato dai verificatori con generici indirizzi di programma e senza portare a conoscenza del verificato la segnalazione di un altro ufficio.
La Cassazione ritiene però il motivo infondato. Infatti, pur ribadendo il diritto del contribuente di essere informato delle ragioni che stanno alla base dell’ispezione della Gdf, la Suprema Corte riconosce, nel caso di specie, che tale disposizione è stata rispettata presentando “indicazioni che giustificano una verifica a carattere generale”.
Di qui, il principio di diritto sancito nella pronuncia n. 28692/2018: “nel caso in cui gli ufficiali verificatori abbiano omesso di rappresentare al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa sia stata iniziata (nella specie, consistenti nella necessità di accertare l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), motivando l'accesso con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell'accertamento in ragione della semplice violazione dell'art. 12, comma 2, della 1. n. 212 del 2000, atteso che, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla legge, è onere del contribuente dedurre quale sia il concreto pregiudizio alla propria difesa che gli sia derivato dalla denunciata violazione”.
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