Garanzia ipotecaria riferibile anche a crediti futuri dipendenti dal rapporto esistente

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In tema di contratti di mutuo fondiario, la Corte di cassazione, con sentenza n. 18325 depositata il 27 agosto 2014, ha sottolineato come la garanzia ipotecaria, ai sensi dell'articolo 2855 del Codice civile, possa farsi valere per un credito maggiore di quello risultante dalla somma limite indicata nella nota; in ogni caso, entro questo limite, comprende tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, risultanti da un determinato rapporto, anche quelle a carattere non sinallagmatico.

La garanzia citata, inoltre, è riferibile non solo a crediti già esistenti ma anche a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti.

Nel dettaglio – continua la Corte – occorre distinguere i crediti eventuali, quelli ossia che possono nascere da un rapporto già esistente e che possono certamente essere garantiti da ipoteca, dai crediti meramente futuri, che non hanno fondamento in un rapporto già in essere, ma soltanto ipotetico o probabile, rispetto ai quali non è nemmeno concepibile la garanzia ipotecaria.

Detta ultima garanzia, quindi, è validamente concessa, in relazione ad un contratto di mutuo, a garanzia di tutte le obbligazioni, principali e accessorie, nascenti dallo stesso contratto.

Tra queste va ricompresa l'obbligazione di corrispondere la maggiorazione dovuta per il rischio cambio in riferimento ad obbligazioni in valuta estera, trovando anche questo vincolo titolo ed origine causale nel contratto, “quale obbligazione accessoria espressamente prevista nell'ammontare del credito garantito”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 36 - Valido il mutuo «subordinato» - Busani

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