Garante Privacy: approvato il codice di condotta per le agenzie per il lavoro

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Garante Privacy: approvato il codice di condotta per le agenzie per il lavoro

Con il provvedimento dell'11 gennaio 2024, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il codice di condotta promosso dall’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro (Assolavoro) che prevede le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale.

Il Garante della Privacy ha accreditato l’Odm proposto dal proponente alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata di cinque anni non rinnovabili e, pertanto, ha approvato il codice di condotta che acquista la piena efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il codice è in corso di pubblicazione.

Finalità del codice 

Il codice di condotta introduce alcune previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche al fine di evitare possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro.

Le Agenzie per il lavoro aderenti si impegnano a trattare esclusivamente i dati strettamente necessari all’istaurazione del rapporto di lavoro, non devono pertanto svolgere indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori o effettuare preselezioni sulla base di informazioni che riguardano stato matrimoniale, gravidanza, handicap, neanche con il consenso dei candidati.

Attività delle APL

Le Agenzie per il lavoro (APL) sono soggetti privati autorizzati dall’ANPAL ad offrire i servizi relativi all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e iscritti nell’apposito Albo.

Le attività svolte dalle Agenzie riguardano l’intermediazione, la ricerca e selezione del personale, la ricollocazione professionale, la somministrazione di lavoro, nonché tutte le attività connesse, ad esempio la gestione di politiche attive del lavoro e la formazione.

Regole di condotta

Vediamo di seguito le principali regole di condotta da rispettare.

Le APL, ancor prima di effettuare l’assunzione, non possono reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale.

Le informazioni on line possono essere raccolte soltanto se rese disponibili sui canali social di tipo professionale e limitatamente alle sole informazioni connesse alla competenza richiesta.

Altresì, le Agenzie per il lavoro non possono:

  • acquisire referenze professionali del candidato delle prestazioni lavorative effettuate presso precedenti datori di lavoro e comunicarle ai propri clienti, per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”;
  • trattare, anche con il consenso del candidato, informazioni relative a illeciti disciplinari o procedimenti giudiziari che lo abbiano coinvolto.

Con riferimento alle decisioni basate su un trattamento automatizzato, le Agenzie sono tenute:

  • ad effettuare una dettagliata valutazione di impatto;
  • ad indicare in modo chiaro i meccanismi alla base dell’automatizzazione e le valutazioni periodiche adottate per verificare l’affidabilità del sistema automatizzato.

ATTENZIONE: Nel caso di trattamenti totalmente automatizzati, ai lavoratori è sempre riconosciuto il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

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