Ganasce, ai giudici tributari solo le controversie fiscali

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia n. 14831 del 5 giugno scorso, hanno precisato che il fermo amministrativo rientra nella competenza del giudice tributario solo nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso per il recupero di crediti di natura tributaria. La decisione del supremo Collegio fa espresso riferimento ai recenti interventi della Corte Costituzionale la quale, con le sentenze n. 64 e n. 130 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del D. Lgs. N. 546/1992, nella parte in cui prevede la competenza delle Commissioni tributarie per il Cosap e per le sanzioni irrogate dagli uffici. Le determinazioni della Consulta, in particolare, hanno sancito la necessità della natura tributaria delle questioni di competenza delle Commissioni territoriali. In definitiva, le Sezioni Unite hanno precisato che il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato il fermo deve verificare la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento e rimettere la causa al giudice competente, qualora questa non abbia ad oggetto crediti di natura tributaria. Infine, nel caso in cui il provvedimento riguardi più crediti di diversa natura, spetta al giudice separare le cause trattenendo solo la parte per la quale è competente.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Due giudici per le ganasce fiscali - Alberici

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