FSBA, nuove istruzioni per le domande D.L. 41/2021

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FSBA, nuove istruzioni per le domande D.L. 41/2021

In analogia con quanto disposto dall’Istituto previdenziale con la Circolare INPS 29 aprile 2021, n. 72, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) aggiorna il manuale operativo per la trasmissione delle domande di assegno ordinario con causale Covid-19, prevedendo la possibilità di richiedere, ai sensi del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, i periodi collocati tra il 29 marzo 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Le ventotto settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con accesso alle prestazioni di assegno ordinario previste dall’art. 8, Decreto Sostegni, possono essere presentate tramite il consueto canale online SINA Web utilizzando la causale di nuova istituzione COVID19 (DECRETO 41/2021) tenuto presente che:

  • i beneficiari delle prestazioni devono risultare in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021;
  • la sospensione deve avere una durata minima di una settimana;
  • la durata massima del periodo di sospensione o riduzione è collocabile nell’arco temporale dal 29 marzo 2021 al 31 dicembre 2021;
  • può essere utilizzato il medesimo accordo sindacale allegato alle precedenti domande, fermo restando che in fase di prima istanza dovrà essere, comunque, stipulato l’accordo con le parti sociali;
  • la rendicontazione delle ore di sospensione o riduzione dovrà essere effettuata entro il 30 del mese successivo;
  • dovrà essere richiesto un nuovo ticket INPS;

Si rammenta che, allo stesso modo di quanto disposto dall’Istituto previdenziale, potrà essere avanzata l’istanza di accesso alle nuove settimane previste dal Decreto Sostegni anche dai datori di lavoro che non abbiano ancora terminato i precedenti periodi di cui alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Tale ipotesi potrebbe verificarsi allorquando siano presenti lavoratori assunti successivamente alla data del 4 gennaio 2021, ma antecedentemente al 24 marzo 2021, i quali potrebbero rientrare esclusivamente nel periodo di ventotto settimane previsto dal Decreto Sostegni. Ad ogni modo, in tale ultima fattispecie verrebbero, comunque, erose le giornate richiedibili ai sensi del predetto D.L. n. 41/2021.

Al fine di semplificare l’invio delle nuove domande è disponibile la funzionalità di duplicazione dell’ultima istanza presentata alla quale sarà, comunque, consentito apportare modifiche o integrazioni.

Restano confermate le modalità di utilizzo dei contatori secondo cui un giorno vale un giorno. Pertanto, le ventotto settimane costituiranno:

  • 140 giorni per le imprese con distribuzione oraria su 5 giorni;
  • 168 giorni per le imprese con distribuzione oraria su 6 giorni;
  • 196 giorni per le imprese con distribuzione oraria su 7 giorni.
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