Frequenza al 100% per l’aggiornamento dei Coordinatori per la sicurezza

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A seguito di richiesta di parere avanzata dalla Federcoordinatori in merito all’aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore, la Commissione competente in materia di salute e sicurezza, con la risposta all’interpello n. 19 del 6 ottobre 2014, ha chiarito che il quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 81/2008, delinea inequivocabilmente l’obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione per i succitati Coordinatori per la sicurezza.

Invece, per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell’arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.

In conclusione, coloro che abbiano effettuato l’aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l’attività di coordinatore, ai sensi dell'art. 98 del T.U., fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.
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