Fotovoltaico e investimenti, agevolazioni cumulabili

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Una società che ha iniziato la realizzazione di un impianto fotovoltaico ha richiesto la concessione della tariffa incentivante per la produzione di energia e, contemporaneamente, ha inoltrato al Centro operativo di Pescara l’istanza per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ottenendo il nulla osta per la fruizione del credito in una percentuale del 50% dell’investimento. Per la società la normativa sugli impianti fotovoltaici prevede una sola limitazione alla concessione dell’agevolazione della tariffa incentivante e cioè quando vengono erogati incentivi pubblici “in conto capitale” per la realizzazione degli impianti suddetti. L’agenzia delle Entrate – risoluzione n. 20/2009 – ritiene che i due tipi di agevolazioni richieste sono cumulabili, ma a determinate condizioni. Infatti, il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate potrà essere fruito e cumulato con la tariffa incentivante solo nella misura del 20%, e non per quella del 50%, anche se riconosciuta dal Centro operativo di Pescara. Dunque, se il credito d’imposta viene utilizzato per una percentuale superiore al 20% verrà meno l’altro incentivo.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Benefici cumulabili al 20% - Stroppa

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