Formazione enti privati, indicazioni operative per il 2022
Pubblicato il 18 gennaio 2022
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Il Decreto Ministeriale n. 107/2015, in corso di validità, illustra i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di richiesta del contributo agli enti privati gestori di attività formative di cui alla Legge n. 40/1987, per l’anno 2022, unitamente alla modulistica e alle indicazioni operative. In particolare, il termine di presentazione delle istanze è fissato al 15 febbraio 2022.
A ricordarlo è il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, con la notizia del 17 gennaio 2022.
Formazione enti privati, ripartizione del contributo
l contributo erogabile a ciascun ente beneficiario verrà assegnato, previa richiesta, secondo i criteri di seguito elencati:
- attività formativa dichiarata/attestata a cui sarà riservato il 70% delle risorse;
- numero di regioni nelle quali viene raggiunto un minimo di 100.000 ore/allievo annue in almeno tre tipi di qualifica diversi a cui sarà riservato il 20% delle risorse;
- numero dei dipendenti della sede centrale a cui sarà riservato il 10% delle risorse.
Per gli enti che risultino già beneficiari del contributo in una delle due annualità precedenti o in entrambe, si procederà alla media tra i valori considerati ai fini dei relativi riparti e quelli che saranno dichiarati/verificati per l’annualità di riferimento. La media dei singoli parametri sarà arrotondata all’unità intera più prossima, per eccesso se il valore decimale è superiore a 0,5, altrimenti per difetto. Per gli enti che non risultino già beneficiari del contributo saranno considerati i valori dichiarati/verificati nell’anno di riferimento.
Formazione enti privati, presentazione dell’istanza di contributo
Per la presentazione dell’istanza di contributo per l’annualità 2022, si precisa che:
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere compilate e presentate in formato elettronico sia in pdf firmato digitalmente che in excel seguendo le indicazioni fornite nelle “Note per la compilazione”, di cui all’allegato “Schede informative e DSAN” del D.M. n. 107/2015;
- le stesse dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere suddivise per singola amministrazione finanziatrice non tenendo conto della regione, ove si è svolta l’attività formativa. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in formato excel dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in cui si attesti la conformità delle stesse a quelle presentate in formato pdf;
- per la documentazione inerente ai requisiti di ammissibilità di cui al D.M. n. 107/2015, che non sia in possesso dell’Ente al momento della presentazione della domanda, si deve allegare una dichiarazione, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in cui si specifichi il termine entro il quale si provvederà all’integrazione dell’istanza;
- l’elenco dei soci deve essere presentato sotto forma di dichiarazione, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, inserendo, in progressione numerica, tutte le strutture coordinate/associate, indicando la natura giuridica, la data di adesione e di recesso, in conformità al libro soci;
- gli enti che presentano l’istanza per la prima volta dovranno allegare all’elenco dei soci gli atti costitutivi e gli statuti, in formato elettronico, di tutte le strutture associate.
Formazione enti privati, modalità d’invio delle domande
Sul punto, il Ministero del Lavoro precisa che per l’annualità 2022, i documenti di ammissibilità, quelli di contabilità e le schede informative, così come previsti dal D.M. 107/2015, dovranno essere redatti in formato elettronico, firmati digitalmente dal legale rappresentante e inviati mediante posta elettronica certificata all’indirizzo Pec “Dgammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it” e per conoscenza alla mail “gdelgrosso@lavoro.gov.it”.
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