Formazione a tre vie

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L’interpello del Lavoro n. 50, con data 7 ottobre 2008 e con tema l’apprendistato professionalizzante, istruisce sulla novità (articolo 5 ter del dlgs n. 276/2003) contenuta nella manovra di quest’anno (il decreto legge n. 112): un terzo canale, “parallelo” alle modalità di assunzione che la normativa regionale (primo canale) o i Ccnl (secondo canale) già comandano. Si tratta della possibilità di erogare la sola formazione aziendale, quindi “interna”, agli apprendisti, che può anche risolversi in attività fisicamente esterne all’azienda, purché non implicanti finanziamenti pubblici.

Se ciò avvenisse, l’articolo 49, comma 5, del dlgs n. 276/2003 – che fissa il vincolo di operatività dell’apprendistato professionalizzante in presenza di una normativa regionale in ordine, tra l’altro, alla durata annuale delle ore di formazione e alle modalità di erogazione – non opererebbe, in favore del nuovo articolo 5 ter e in aderenza con la volontà del Legislatore di agevolare la diffusione di tale tipologia contrattuale.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 43 – Formazione a tre vie - Cirioli

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