Formazione a distanza dei commercialisti: proposte di modifica del regolamento
Pubblicato il 02 maggio 2023
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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili fornisce spiegazioni sulla modalità di erogazione delle attività di formazione a distanza.
Formazione a distanza: le regole
Occorre considerare - viene fatto presente con il PO n. 28/2023 - il Regolamento sulla formazione professionale continua (FPC) il cui comma 2 dell’articolo 3 dispone che:
- l’erogazione delle attività formative a distanza sia effettuata utilizzando piattaforme informatiche che possano tracciare gli accessi, i tempi di fruizione dell’attività formativa e che siano dotate di strumenti di controllo per assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del professionista;
- la piattaforma utilizzi strumenti di verifica della presenza, ad intervalli di tempo irregolari, variabili e non prevedibili dall’utente;
- il partecipante risponda correttamente ad almeno il 70% delle domande di verifica della presenza per poter beneficiare dei crediti formativi.
Formazione a distanza: proposte di modifica del regolamento
Con il pronto ordini n. 28 del 27 aprile 2023 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rimarca ciò che connota la formazione a distanza da quella in presenza:
- nella prima, il partecipante consegue i crediti formativi solo se risponde ad almeno il 70% delle domande di verifica della presenza poste nel corso dello svolgimento dell’evento formativo.
Vi è però da osservare come il regolamento suddetto non specifichi il numero e la distribuzione nel corso della durata della formazione temporale dei test di verifica da inserire nell’attività formativa a distanza.
Ciò viene fissato dal soggetto organizzatore l’evento in modo da garantire che l’utente abbia effettivamente seguito il corso e- learning.
Per tale motivo, il Cndcec informa che saranno presentate proposte di modifica del regolamento per quanto riguarda l’argomento in discorso.
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