Fondo vittime infortuni 2020, ridefinita la prestazione
Pubblicato il 28 settembre 2020
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto ministeriale 11 giugno 2020, n. 65, ha provveduto a ridefinire gli importi delle prestazioni erogate dal "Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro", istituito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 2, comma 534, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con lo scopo di fornire un supporto, appropriato e tempestivo, ai familiari dei lavoratori vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Tale beneficio consiste nell’erogazione di una prestazione una tantum, non soggetta a rivalsa, il cui importo è determinato in relazione alle seguenti variabili:
- numero dei componenti del nucleo superstite;
- risorse disponibili del fondo;
- andamento del fenomeno infortunistico.
Per l’anno 2020 l’importo della prestazione varia in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare:
TIPOLOGIA |
N. SUPERSTITI |
IMPORTO PER NUCLEO SUPERSTITI (euro) |
A |
1 |
4.000,00 |
B |
2 |
8.000,00 |
C |
3 |
12.000,00 |
D |
Più di 3 |
15.500,00 |
I soggetti beneficiari del fondo sono: il coniuge e figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età, fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale, fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità; in mancanza di coniugi o figli i beneficiari sono i genitori (naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto) e i fratelli/sorelle (se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto).
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