Fondo vittime alternanza scuola lavoro, arriva l'assegno per i familiari
Pubblicato il 23 ottobre 2023
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Ammonta a 200.000 euro il sostegno per i familiari degli studenti morti per infortunio in occasione delle attività formative previste dall’alternanza scuola-lavoro.
A stabilirlo è il decreto interministeriale del 25 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2023, emanato di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito e con quello dell’università e della ricerca.
Si tratta di un primo passo certamente significativo, che però necessita di ulteriori e ben più importanti azioni di prevenzione in un ambito, quello dell’istruzione professionale, che dal 2017 ad oggi conta diciotto morti e circa trecentomila infortuni gravi.
Beneficiari
In attuazione di quanto stabilito dall’art. 17, comma 2, del Decreto lavoro, il sostegno economico spetta:
- al coniuge superstite, anche separato;
- ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi;
- in mancanza dei soggetti sopra indicati, ai genitori, anche adottanti, ai fratelli e alle sorelle;
- in mancanza di genitori, fratelli o sorelle, agli ascendenti di secondo grado.
NOTA BENE: In caso di concorso di più aventi diritto le quote sono divise in parti uguali.
Importo
Come accennato, ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, morti dopo il 1° gennaio 2018 a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative, saranno quindi corrisposti duecentomila euro, nell’ambito delle risorse disponibili.
Il sostegno è anticipato dall'Inail e successivamente rimborsato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa rendicontazione da parte dell’Istituto da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione.
La prestazione non è soggetta a rivalsa, non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente e non è soggetta a tassazione.
Il sostegno economico è inoltre cumulabile con l’assegno una tantum corrisposto dall’Inail ai sensi dell’art. 85, comma 3, del D.P.R. n. 1124/65.
NOTA BENE: L’infortunio in itinere non beneficia della prestazione.
Come fare la domanda
Gli interessati devono presentare istanza all’Inail entro trenta giorni dall'accertamento della riconducibilità del decesso ad infortuni occorsi durante le attività formative.
Nell’attesa che l’Inail predisponga l’apposito servizio per la presentazione con modalità telematica, la domanda può essere inviata tramite Pec o con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data del decesso.
Per gli infortuni occorsi prima dell’entrata in vigore del decreto l’istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.
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