Fondo prepensionamento, FAQ dalla CNCE

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Fondo prepensionamento, FAQ dalla CNCE

Il Fondo Prepensionamenti CNCE offre prestazioni per favorire l'accesso al pensionamento e la CNCE, con diverse FAQ ha dato informazioni relative al suddetto Fondo.

Di seguito le informazioni che emergono dalle succitate FAQ.

Prima di ogni cosa le FAQ chiariscono che gli importi della prestazione di integrazione al reddito sono equiparati al massimale netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta di prepensionamento.

Ai fini della prestazione di integrazione al reddito, le tabelle di riferimento per gli importi dei massimali mensili netti previsti per la CIGO in vigore alla data della richiesta di prepensionamento, sono quelle previste dall’INPS che annualmente, entro i primi mesi dell’anno, pubblica una circolare contenente le tabelle di riferimento.

Gli importi della prestazione contributiva che deve erogare la Cassa si evincono dai bollettini INPS. Sarà cura del lavoratore interessato presentare domanda per l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari. A seguito dell’accoglimento della domanda il lavoratore potrà ottenere gli avvisi di, pagamento trimestrali (bollettini) in formato PDF, recanti la somma da versare a titolo di contribuzione volontaria, necessari per ottenere il rimborso dalla Cassa.

La prestazione contributiva viene sempre anticipata dalla Cassa al lavoratore affinché quest’ultimo possa versare i contributi volontari. Per la prima erogazione il lavoratore dovrà presentare l’avviso di pagamento trimestrale rilasciato dall’INPS, con l’importo da versare che sarà anticipato dalla Cassa. Per le erogazioni successive alla prima rata, il lavoratore dovrà di volta in volta presentare il bollettino INPS trimestrale, attestante l’avvenuto pagamento della rata precedente.

La prestazione di integrazione al reddito sarà erogata dalla Cassa mensilmente mentre la prestazione contributiva sarà erogata dalla Cassa trimestralmente.

La Cassa, ai fini del calcolo delle 2100 ore APE per il diritto al prepensionamento, deve tener conto dei 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, andando a ritroso, laddove in tale intervallo vi siano periodi di cassa integrazione, fino a un totale di 30 mesi di cassa nel quinquennio mobile. Laddove il lavoratore non raggiunga le 2100 ore presso la Cassa competente a ricevere la richiesta, ai fini del suddetto calcolo, la Cassa dovrà verificare, attraverso la Banca dati APE, le ulteriori Casse ove è risultato iscritto negli ultimi anni il lavoratore, per poter procedere alla certificazione delle 2100 ore.

Nel caso in cui l’impresa non abbia provveduto a versare la contribuzione dovuta e pertanto utile al raggiungimento del requisito delle 2100 ore (di montante contributivo APE) la domanda del lavoratore non viene automaticamente scartata ma viene sospesa in attesa della regolarizzazione. In particolare la Cassa procederà immediatamente al recupero di quanto dovuto ai fini della copertura del montante contributivo e, solo in caso di regolarizzazione dell’impresa, anche mediante eventuale rateizzazione secondo le regole attuali, la domanda sarà istruita.

Le Casse dovranno provvedere all’aggiornamento mensile della Banca Dati Ape.

Nella fase di competenza del Fondo Territoriale saranno le singole Casse a stilare le graduatorie.

Le Casse Edili/Edilcasse potranno trasmettere al Fondo Nazionale le istanze di prepensionamento entro il 15 del mese precedente alle scadenze trimestrali. Nel caso del primo avvio, le richieste dovranno giungere presso il Fondo Nazionale entro il 15 marzo 2020. Si rammenta che ai fini della presa in carico, da parte del Fondo Nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse sarà necessario:

  • aver esaurito le risorse territoriali necessarie per coprire le domande di prepensionamento;
  • aver presentato la rendicontazione.

Il Fondo territoriale continuerà a erogare prestazioni fintanto che abbia riserve economiche sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento.

A fronte di “residui” non sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento, le parti sociali territoriali potranno destinare, con apposito accordo, tali somme ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.

La dichiarazione trimestrale che il lavoratore deve presentare alla Cassa per non incorrere nella sospensione del beneficio deve essere correlata di mod. C2 aggiornato trimestralmente.

Tutte le tipologie di prestazione di prepensionamento previste dall’Accordo dovranno essere erogate solo dopo il totale utilizzo del periodo Naspi.

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