Fondo nuove competenze, aggiornate le Faq per l’invio delle istanze

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Fondo nuove competenze, aggiornate le Faq per l’invio delle istanze

Il 9 febbraio 2021, l’ANPAL ha aggiornato le faq per la presentazione delle domande al Fondo nuove competenze. In particolare, è stato specificato che la presentazione delle istanze e delle richieste di saldo deve avvenire tramite Pec all’indirizzo dedicato “fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it”. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione, in quanto è possibile trasmettere le istanze fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso.

Fondo nuove competenze, rimodulazione dell’orario di lavoro?

Per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, non vi è definito un format prestabilito.  

In particolare, devono comunque essere riportati e descritti i seguenti contenuti:

  • le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa;
  • i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra;
  • l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o4;
  • la previsione dei progetti formativi;
  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze;

Fondo nuove competenze, redazione del progetto per lo sviluppo delle competenze

Inoltre, non è definito neanche un format per la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze.  In particolare, il progetto formativo deve prevedere la descrizione delle modalità di svolgimento dei seguenti ambiti:

  • individuazione delle competenze possedute dal lavoratore;
  • personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del Dlgs 13/2013;
  • svolgimento delle attività formative;
  • durata;
  • soggetto erogatore della formazione;
  • messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del D.Lgs. n. 13/2013.

Fondo nuove competenze, escluse le attività previste dall’Accordo Stato Regioni

Il Fondo nuove competenze rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione. A ogni modo il presupposto dei progetti formativi che devono essere allegati all’istanza è lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Si esclude, pertanto, che i progetti formativi possano riguardare le attività previste dall’Accordo Stato Regioni (D.Lgs. n. 81/2008).

Fondo nuove competenze, numero massimo di lavoratori ammessi

Non c'è un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze. Sono interessati dagli interventi tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, a prescindere dall’inquadramento contrattuale.

Fondo nuove competenze, tabella dell’Allegato 1a e tabella dell’Allegato 1b

Si precisa che nella tabella presente nell’Allegato 1a e nelle tabelle presenti nell’Allegato 1b dovranno essere riportati per ogni riga le informazioni relative ai lavoratori che hanno lo stesso inquadramento contrattuale e precisamente:

  • nella colonna “Numero di lavoratori interessati dai percorsi di sviluppo delle competenze”, il numero totale dei lavoratori interessati dai percorsi di sviluppo delle competenze, per rispettivo livello di inquadramento contrattuale;
  • nella colonna “Numero di ore di rimodulazione di orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze”, il numero totale delle ore di rimodulazione di orario di lavoro riferite al totale di lavoratori, per rispettivo livello di inquadramento contrattuale, da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
  • nelle colonne “quota di retribuzione oraria” e “quota di contribuzione oraria”, l'importo ponderato, in base alle ore previste per ogni lavoratore dello stesso inquadramento, della retribuzione/contribuzione oraria al netto di ratei mensilità aggiuntive, TFR e premi di produzione.
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