Fondo Est: prestazioni dopo 3 mesi dall’iscrizione
Pubblicato il 10 luglio 2017
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Il Fondo Est per l’assistenza sanitaria integrativa del commercio, turismo, servizi e settori affini, ha reso noto che dall’1 luglio 2017 è entrato in vigore un nuovo Regolamento delle Attività del Fondo che, tra le altre cose, riduce il periodo di attesa per la decorrenza delle prestazioni erogate dal Fondo stesso dai precedenti sei mesi a tre mesi.
Le novità riguardano principalmente la decorrenza delle prestazioni e, quindi, la citata riduzione da sei a tre mesi del periodo di attesa per la decorrenza alle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo per tutti quei lavoratori che saranno assunti da un’azienda, iscritti o reiscritti al Fondo a far data dal 1° luglio 2017, fermo restando il regolare versamento dei contributi.
Per quanto riguarda le procedure che interessano i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende, le modifiche apportate non contemplano alcun cambiamento trattandosi di un’anticipazione dell’ingresso in copertura sanitaria dei dipendenti, ai quali sarà così garantita una migliore e tempestiva fruizione dell’assistenza sanitaria erogata da Est.
Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 30 giugno 2017 il diritto alle prestazioni, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, sarà naturalmente garantito per un periodo di tempo corrispondente alle mensilità versate.
Inoltre, la circolare n. 1 del 5 luglio 2017 del Fondo Est comunica che è stato ridotto da sei a tre mesi il termine entro il quale deve essere comunicata l’eventuale fusione o cessione di ramo d’azienda per il mantenimento dei diritti acquisiti dei dipendenti con l’azienda subentrante.
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