Fondo di solidarietà imprese assicuratrici e società di assistenza

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Il comma 42, art. 3, Legge n. 92/2012, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'art. 2, c. 28, Legge n. 662/1996, debbano adeguarsi alle norme previste dalla novella legislativa del 2012, con decreti non regolamentari del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze, la cui adozione determina l’abrogazione dei decreti ministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi Fondi.

Con l’accordo sindacale nazionale stipulato il 20 maggio 2013 tra ANIA, AISA e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA - recepito con decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014 - in attuazione delle disposizioni di legge suddette, è stato convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici” alle disposizioni di cui all’articolo 3, Legge n. 92/2012, e di estenderlo alle imprese di assistenza e alle aziende di servizi funzionali alle stesse.

Stante quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 56 del 10 marzo 2015, è intervenuta per illustrare:

- le caratteristiche del Fondo di solidarietà;

- gli interventi;

- le modalità di finanziamento delle prestazioni.

Con riferimento a quest’ultimo punto, specifici chiarimenti sono forniti dall’Istituto in merito alla codifica delle aziende nonché alla modalità di compilazione del flusso Uniemens per quanto concerne il contributo ordinario e la contribuzione correlata all’assegno straordinario.

L’INPS si è, tuttavia, riservato di:

- dare istruzioni riguardanti la gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo alla corresponsione dell’assegno ordinario, ai fini del versamento del contributo addizionale;

- fornire, con separata circolare, istruzioni relative alle prestazioni ordinarie relative al finanziamento di: programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari; specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, e al versamento della contribuzione correlata.
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