Fondo di integrazione salariale e ammortizzatori sociali in deroga
Pubblicato il 12 febbraio 2016
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 3223 dell’11 febbraio 2016, si è pronunciato sul rapporto tra la disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016 ed il Fondo di integrazione salariale.
La Legge di Stabilità 2016, per favorire la transizione verso il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro, ha rifinanziato gli ammortizzatori in deroga ed ha disciplinato la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, da fruirsi nel corso dell’anno 2016.
Contemporaneamente, il Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) ha stabilito che - nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - a decorrere dall’1 gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al Fondo di solidarietà residuale trovi applicazione la normativa in materia di Fondo di integrazione salariale.
Stante quanto sopra, la nota prot. n. 3223/16 ha precisato che per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere:
- agli ammortizzatori sociali in deroga;
- alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.
Spetterà all’INPS verificare che non vi sia duplicazione delle prestazioni corrisposte alle aziende.
- eDotto.com – Edicola dell’8 febbraio 2016 - Fondo di integrazione salariale – Schiavone
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