Fondo di integrazione salariale

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Fondo di integrazione salariale

L’art. 29 del c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015) prevede che, a decorrere dall’1 gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Con messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016, l’INPS ha sottolineato che, a decorrere dall’1 gennaio 2016, le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale sono finanziate da un contributo sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, pari allo:

  • 0,65% nel caso di datori di lavoro che occupino mediamente più di quindici dipendenti;
  • 0,45% qualora i datori occupino mediamente da più di cinque a quindici dipendenti.

Evidenzia, inoltre, il messaggio INPS n. 306/2016 che – come già anticipato dal Ministero del Lavoro con news del 18 gennaio 2016 - nelle more dell’adozione del decreto che adegui la disciplina del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015:

  • i datori di lavoro che occupino mediamente più di quindici dipendenti e che risultino già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione (0,65%) dal 1° gennaio 2016;
  • per i datori di lavoro che occupino mediamente da più di cinque a quindici dipendenti o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 gennaio 2016 - Fondo di integrazione salariale: le istruzioni ministeriali - Schiavone

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