Fondo di Garanzia per i lavoratori di imprese sequestrate
Pubblicato il 18 settembre 2020
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L’INPS, con la circolare 17 settembre 2020, n. 103, illustra le modalità di intervento del Fondo di Garanzia di cui all'art. 2, Legge 29 maggio 1982, n. 297, qualora il datore di lavoro sia stato sottoposto alle misure di prevenzione disciplinate dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Come di consueto, presupposto per la richiesta di intervento al Fondo di Garanzia è l'insolvenza del datore di lavoro, fatto che può ritenersi dimostrato anche con l'apertura di una delle procedure concorsuali, ovvero, per i datori di lavoro non soggetti a fallimento, con l'esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l'incapienza del datore di lavoro.
In particolare, ove i tutti i beni del datore di lavoro siano stati sottoposti a sequestro/confisca il lavoratore non potrà iniziare o proseguire azioni esecutive e l'eventuale accertamento di crediti anteriori al sequestro, opportunamente accertati dal giudice delegato, concorreranno a determinare il c.d. stato passivo.
In tal senso, nel caso in cui il credito del prestatore di lavoro sia stato ammesso alla stato passivo esecutivo, senza rilevare azioni di opposizione o impugnazione, il lavoratore potrà procedere a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia.
Requisiti essenziali per l’intervento del Fondo di Garanzia dovranno, dunque, essere:
- la cessazione del rapporto di lavoro;
- l'insolvenza del datore di lavoro;
- l'accertamento dell’esistenza e della misura del credito vantato.
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