Fondi, paracadute Inps per vecchiaia e superstiti
Pubblicato il 26 febbraio 2008
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Nella circolare 23 del 22 febbraio 2008, l’Inps spiega condizioni, modi e termini per accedere alle prestazioni del fondo di garanzia previsto dall’articolo 5 del dlgs 252/2005, istituito per tutelare l’integrità delle prestazioni pensionistiche complementari dei lavoratori dipendenti in caso di omessi o insufficienti versamenti da parte del datore in stato di insolvenza. Esso interviene in sostituzione del datore insolvente, versando al fondo pensione le somme omesse dovute a titolo di contributo a carico del dipendente, contributo a carico dell’azienda e Tfr trasferito. Possono chiedere l’intervento del fondo – limitato a garantire le prestazioni pensionistiche di vecchiaia e ai superstiti – tutti i dipendenti iscritti a una forma pensionistica complementare disciplinata dal decreto legislativo 252/05 (fondi collettivi e polizze individuali) o, in caso di decesso del lavoratore, i soggetti indicati come beneficiari del contratto di adesione stipulato con il fondo pensione.
Condizioni, termini e documentazione per accedere alle prestazioni del fondo variano a seconda della situazione in cui versa il datore. Per i dipendenti delle aziende soggette a fallimento (o ad altra procedura concorsuale) i presupposti per l’intervento sono:
iscrizione del lavoratore a una forma complementare; cessazione del rapporto; insolvenza dichiarata attraverso l’apertura della procedura concorsuale; accertamento dell’esistenza del credito riguardante le omissioni contributive al fondo.
Per le aziende altrimenti non soggette a fallimento, all’iscrizione del dipendente a un fondo pensione e alla cessazione del rapporto deve aggiungersi l’accertamento giudiziale del mancato versamento contributivo e l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore, a seguito dell’esecuzione forzata.
Anche i termini a partire dai quali l’istanza può essere presentata variano a seconda della situazione aziendale, fermo restando il termine di prescrizione decennale decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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