Fondi di solidarietà bilaterali, ammessa la facoltà di riscatto o ricongiunzione
Pubblicato il 27 luglio 2019
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È possibile procedere al riscatto o alla ricongiunzione dei periodi contributivi, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata, con onere a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali. La domanda di pensionamento deve essere presentata dal datore di lavoro almeno quattro mesi prima della risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di consentire all’INPS di definire con tempestività l’istanza. La facoltà di riscatto o ricongiunzione è subordinata:
- alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito;
- alla risoluzione del rapporto di lavoro, che deve intervenire in prossimità del pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto o ricongiunzione.
In caso di mancato raggiungimento dei predetti requisiti, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro.
A specificarlo è stato l’INPS, con la circolare n. 105 del 24 luglio 2019, recependo le novità legislative introdotte all’art. 22, co. 3, del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito in L. n. 26/2109.
Fondi di solidarietà bilaterali, campo di applicazione del riscatto o ricongiunzione
L’art. 22, co. 3, del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito in L. n. 26/2109, ha previsto che i Fondi di solidarietà bilaterali provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e sono deducibili dal reddito imponibile.
Possono accedere al fondo in trattazione:
- coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione;
- coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione.
Pertanto, il riscatto o la ricongiunzione potrebbero avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.
Fondi di solidarietà bilaterali, pagamento dell’onere di riscatto o ricongiunzione
Il versamento dell’onere di riscatto o ricongiunzione, corrisposto in un’unica soluzione dal datore di lavoro, può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:
- bollettino MAV;
- online sul sito INPS, con il sistema PagoPA.
Effettuato il pagamento, è possibile visualizzare e stampare la ricevuta di versamento intestata all’azienda nella sezione “Pagamenti effettuati” del “Portale dei pagamenti”. Al servizio si accede utilizzando il codice fiscale del lavoratore beneficiario e il numero pratica.
- eDotto.com – Edicola del 28 maggio 2018 - Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani – Schiavone
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