Fondazione Studi CdL. Tirocini per disabili in Lombardia
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 25 aprile 2014
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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha risposto, in data 24 aprile 2014, ad un quesito sull’attivazione di un tirocinio nella Regione Lombardia in favore di un giovane disabile.
Il tirocinio in questione rientra tra i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge n. 68/99, e persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno).
In particolare nella sua risposta la Fondazione Studi chiarisce che:
- per gli svantaggiati la durata massima è di 12 mesi, fatto salva l’estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente;
- per i disabili la durata massima è di 24 mesi, salvo particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità del tirocinio;
- non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Il rapporto tra tutor e tirocinante è definito nella Convenzione di tirocinio e nel Progetto formativo individuale, in un range compreso tra 1/1 e 1/3 a seconda delle necessità derivanti dalla situazione del tirocinante;
- per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all’interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane;
- al fine di garantire le finalità di inclusione e sulla base di circostanziate valutazioni, il progetto formativo può prevedere anche l’acquisizione di professionalità elementari;
- la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale, devono assumere le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espressa dal Comitato Tecnico Provinciale.
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