FNC. Regime fiscale della nuova impresa sociale

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FNC. Regime fiscale della nuova impresa sociale

E’ del 3 ottobre 2018 un documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti che analizza il regime fiscale della nuova impresa sociale, con particolare riferimento alla tassazione agevolata degli utili e agli incentivi previsti, ma anche al regime delle verifiche.

La necessità di far chiarezza sul tema è scaturita dal fatto che il quadro normativo tracciato dal legislatore delegato con il Dlgs. n. 112/2017 è stato recentemente modificato dal Dlgs. n. 95/2018, entrato in vigore l'11 agosto scorso, tanto che ora in capo alle imprese sociali già costituite incombe l'obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni del citato Decreto n. 112 entro il 20 gennaio 2019.

L’attualità dell’argomento ha spinto i commercialisti ad approfondire nell'ultimo documento di ricerca la nuova disciplina fiscale applicabile a quegli enti che assumono la qualifica di impresa sociale, così come alle cooperative sociali che, "a regime", diverranno imprese sociali di diritto.

I temi affrontati nel documento della Fnc riguardano:

  • la detassazione degli utili e degli avanzi di gestione;

  • gli incentivi fiscali per coloro che investono in imprese sociali;

  • ulteriori agevolazioni fiscali previste per le imprese sociali;

  • gli adempimenti fiscali.

Detassazione degli utili

Riguardo a questo aspetto, i commercialisti evidenziano come, sotto il profilo tributario, per la nuova impresa sociale è prevista la non imponibilità delle somme destinate a riserva, analogamente a quello che succede per gli enti mutualistici, nonché l'introduzione di incentivi fiscali per i soggetti che intendono investire in questi enti e la possibilità degli stessi di accedere alla raccolta dei capitali di rischio. Sono, viceversa, imponibili gli utili e gli avanzi di gestione distribuiti sotto qualsiasi forma.

Dato che la qualifica di impresa sociale può essere assunta da soggetti con natura giuridica diversa - sempre nel rispetto dei requisiti richiesti dal Dlgs 112/2017- ai sensi del comma 3, dell'art. 3 dello stesso provvedimento per questi soggetti era prevista, inizialmente, la possibilità di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi annuali, dedotte le perdite pregresse, alle seguenti finalità:

  • aumento gratuito del capitale sociale;
  • distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale nei limiti delle variazioni Istat o all'emissione di strumenti finanziari, nel caso di soggetto costituito come società (libro V c.c.);
  • erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore che non risultino essere fondatori, associati o soci dell'impresa sociale erogante o società da questa controllata, finalizzate allo sviluppo di specifici progetti di utilità sociale.

Questa limitazione alla facoltà di distribuzione degli utili e avanzi di gestione è stata compensata, in occasione della riforma del Terzo settore, con l’adozione di alcune ipotesi di detassazione degli utili, in analogia a quanto previsto per le cooperative sociali e per i consorzi tra piccole medie imprese.

La Fondazione nazionale dei commercialisti passa in rassegna questi aspetti, occupandosi anche della detrazione IRPEF e della deduzione IRES riconosciute a fronte di investimenti in imprese sociali.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 6 settembre 2018 - Dal Notariato uno studio sulla nuova disciplina dell’impresa sociale – Moscioni

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