Fissati gli elementi di incoerenza per bloccare i rimborsi da 730
Pubblicato il 12 giugno 2017
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Sono stati diffusi con provvedimento dell’agenzia delle Entrate, i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 quando è dovuto un rimborso.
Come dispone l’articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs n. 175/2014, l'agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione presentata, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine, nel caso di presentazione della dichiarazione - direttamente o tramite sostituto d'imposta - con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che:
- presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
Viene considerato, aggiunge il provvedimento prot. 108815 del 9 giugno 2017, elemento di incoerenza anche la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Gli stessi criteri di incoerenza trovano applicazione, in cooperazione con l’Inps, per i 730/2017 presentati dai contribuenti ai Caf e ai professionisti abilitati, per i quali l’Istituto di previdenza riceve i risultati contabili (730-4) direttamente da coloro che hanno prestato assistenza fiscale.
Nelle situazioni sopra evidenziate, il rimborso non avverrà da parte del datore di lavoro ma sarà liquidato dalla stessa Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione se successiva al termine.
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