Fisco, soci e società indivisibili

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con decisione n. 14815/2008, hanno precisato che l'art. 14, comma 1 del processo tributario, che mutua il litisconsorzio necessario dall'art. 102 del c.p.c., deve essere applicato al procedimento tributario in caso di ricorso della società di persone e di ricorsi dei soci per i rispettivi redditi di partecipazione, in quanto in tale controversie vi è uno stesso oggetto che riguarda inscindibilmente più soggetti, i quali devono essere necessariamente parti dello stesso processo. Conseguentemente, è sufficiente che venga notificato e impugnato un avviso di accertamento perché sia necessario il contraddittorio di tutti i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 14/546, contraddittorio che dovrà essere controllato ed integrato dal giudice d'ufficio, pena la nullità di tutte le attività processuali conseguenti. Così, in presenza di una fattispecie che impone il litisconsorzio necessario, i soci non possono lamentare la mancata sospensione del giudizio relativo ai propri redditi. In particolare la questione decisa dalla Corte di legittimità aveva ad oggetto l'atto di rettifica delle dichiarazioni presentate dalla società.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – L'inscindibilità determina una compresenza nel processo
  • ItaliaOggi, p. 30 – Fisco, soci e società indivisibili – Tasini

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